Decreto legge salva casa D.L. 29 maggio 2024 n.69

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazione  edilizia   e

urbanistica. (24G00088) – (GU n.124 del 29-5-2024)

Vigente al: 30-5-2024 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica»; 

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per la edificabilita’ dei suoli»; 

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme  in  materia

di controllo dell’attivita’ urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero

e sanatoria delle opere edilizie»; 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 

Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante

«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10

della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 

Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante

«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile  1968,

n. 1444,  recante  «Limiti  inderogabili  di  densita’  edilizia,  di

altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi

destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi

pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al verde pubblico o a

parcheggi da osservare ai fini della formazione dei  nuovi  strumenti

urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.

17 della legge 6 agosto 1967,  n.  765»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 

Ritenuto necessario e indifferibile provvedere all’introduzione  di

disposizioni di semplificazione in materia  edilizia  e  urbanistica,

volte  a  superare  le  incertezze  interpretative  e  consentire  la

riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle

unita’ immobiliari; 

Ritenuta la  necessita’  di  far  fronte  al  crescente  fabbisogno

abitativo, supportando nel contempo gli  obiettivi  di  recupero  del

patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; 

Ritenuta la straordinaria necessita’ e  urgenza  di  rilanciare  il

mercato  della  compravendita  immobiliare,  anche   nell’ottica   di

stimolare un andamento positivo dei valori sia  di  acquisto  che  di

locazione dei beni immobili ad uso residenziale; 

Considerata, altresi’, la  necessita’  di  superare  le  incertezze

applicative che rendono problematica l’attivita’ degli  enti  locali,

di cittadini ed imprese, con particolare  riferimento  al  riutilizzo

del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo  di

suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso  del  suolo

edificato,   anche   mediante    interventi    di    ristrutturazione

ricostruttiva; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 24 maggio 2024; 

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i

Ministri della cultura, dell’ambiente e della sicurezza energetica  e

per la pubblica amministrazione; 

Emana il seguente decreto-legge: 

Art. 1 

Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 6, comma 1: 

1) alla lettera b-bis), primo periodo, dopo le  parole:  «o  di

logge» sono inserite le seguenti: «o di porticati»; 

2) dopo la lettera b-bis), e’ inserita la seguente: 

«b-ter) le opere  di  protezione  dal  sole  e  dagli  agenti

atmosferici la cui struttura  principale  sia  costituita  da  tende,

tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo  retrattile

anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare

mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa  agli  immobili  o

alle unita’ immobiliari, anche  con  strutture  fisse  necessarie  al

sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere  di  cui

alla presente lettera non possono determinare  la  creazione  di  uno

spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e  di

superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo

estetico tali da ridurre al  minimo  l’impatto  visivo  e  l’ingombro

apparente   e   devono   armonizzarsi   alle    preesistenti    linee

architettoniche;»; 

b) all’articolo 9-bis, comma 1-bis: 

1) al primo periodo, le parole: «la stessa e  da  quello»  sono

sostituite dalle seguenti: «la stessa  o  da  quello»  e  le  parole:

«l’intero  immobile  o  unita’  immobiliare»  sono  sostituite  dalle

seguenti:  «l’intero  immobile   o   l’intera   unita’   immobiliare,

rilasciato  all’esito  di  un  procedimento   idoneo   a   verificare

l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la  costruzione

o che ne ha legittimato la stessa,»; 

2) dopo il primo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «Sono

ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o

formati in applicazione delle previsioni di  cui  agli  articoli  36,

36-bis e 38, previo pagamento delle relative  sanzioni  o  oblazioni.

Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unita’

immobiliare concorre, altresi’, il pagamento delle sanzioni  previste

dagli articoli 33, 34, 37, commi  1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la

dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.»; 

3) al comma  1-bis,  terzo  periodo,  le  parole:  «al  secondo

periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo»; 

c) all’articolo 23-ter: 

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 

«1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso  della  singola

unita’ immobiliare senza opere  all’interno  della  stessa  categoria

funzionale e’ sempre consentito,  nel  rispetto  delle  normative  di

settore, ferma restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici

comunali di fissare specifiche condizioni. 

 1-ter.  Sono,  altresi’,  sempre  ammessi  il  mutamento   di

destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui  al

comma 1,  lettere  a),  a-bis),  b)  e  c),  di  una  singola  unita’

immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)  di

cui all’articolo 2 del decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  2

aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone  equipollenti  come  definite

dalle leggi regionali in materia, nel rispetto  delle  condizioni  di

cui al comma 1-quater e delle normative di settore e  ferma  restando

la possibilita’ per gli strumenti  urbanistici  comunali  di  fissare

specifiche condizioni. 

1-quater. Per le singole unita’ immobiliari, il mutamento  di

destinazione d’uso di cui al comma 1-ter e’ sempre consentito,  ferma

restando la possibilita’ per gli strumenti  urbanistici  comunali  di

fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento  sia  finalizzato

alla forma di utilizzo  dell’unita’  immobiliare  conforme  a  quella

prevalente nelle altre unita’ immobiliari presenti nell’immobile.  Il

mutamento non e’ assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori

aree per servizi di  interesse  generale  previsto  dal  decreto  del

Ministro  dei  lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444  e  dalle

disposizioni di legge  regionale,  ne’  al  vincolo  della  dotazione

minima obbligatoria dei parcheggi  previsto  dalla  legge  17  agosto

1942, n. 1150. Per le unita’ immobiliari poste al primo  piano  fuori

terra il passaggio alla destinazione residenziale e’ ammesso nei soli

casi espressamente previsti dal piano urbanistico e  dal  regolamento

edilizio. 

1-quinquies. Ai fini di  cui  ai  commi  1-bis e 1-ter,  il

mutamento  di  destinazione  d’uso  e’  soggetto  alla   segnalazione

certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge  7

agosto  1990,  n.  241,  ferme  restando  le  leggi  regionali   piu’

favorevoli. Restano ferme le disposizioni del  presente  testo  unico

nel caso in cui siano previste opere edilizie.»; 

2) al comma 3, terzo periodo, dopo  le  parole:  «il  mutamento

della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti:  «di  un  intero

immobile»; 

d) all’articolo 31, comma 5: 

1) al primo periodo, dopo le parole:  «interessi  urbanistici,»

sono inserite le seguenti:  «culturali,  paesaggistici,»  e  dopo  le

parole: «dell’assetto  idrogeologico»  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti: «previo parere delle amministrazioni  competenti  ai  sensi

dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 

2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: 

«Nei  casi  in  cui  l’opera  non  contrasti  con   rilevanti

interessi urbanistici,  culturali,  paesaggistici,  ambientali  o  di

rispetto dell’assetto idrogeologico, il comune, previo  parere  delle

amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della  legge

n. 241 del 1990, puo’, altresi’, provvedere all’alienazione del  bene

e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel  rispetto

delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2,  della  legge  15

maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto  alla

effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive.  

E’ preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura

di  alienazione.  Il  valore  venale  dell’immobile  e’   determinato

dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la  rimozione

delle opere abusive.»; 

e) all’articolo 34, comma 2, le  parole:  «doppio  del  costo  di

produzione» sono sostituite dalle  seguenti:  «triplo  del  costo  di

produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono  sostituite

dalle seguenti: «triplo del valore venale»; 

f) all’articolo 34-bis: 

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 

«1-bis. Per gli interventi  realizzati  entro  il  24  maggio

2024,  il  mancato  rispetto  dell’altezza,  dei   distacchi,   della

cubatura, della superficie coperta e di ogni  altro  parametro  delle

singole unita’ immobiliari non  costituisce  violazione  edilizia  se

contenuto entro i limiti: 

a) del  2  per  cento  delle  misure  previste  dal  titolo

abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile  superiore

ai 500 metri quadrati; 

b) del  3  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo

abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie  utile  compresa

tra i 300 e i 500 metri quadrati; 

c) del  4  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo

abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie  utile  compresa

tra i 100 e i 300 metri quadrati; 

d) del  5  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo

abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile  inferiore

ai 100 metri quadrati. 

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di  cui  al

comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie  assentita  con  il

titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al

netto  di  eventuali  frazionamenti   dell’immobile   o   dell’unita’

immobiliare eseguiti nel corso del tempo.»; 

2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente

«2-bis. Per gli interventi  realizzati  entro  il  24  maggio

2024, costituiscono inoltre  tolleranze  esecutive  ai  sensi  e  nel

rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento

dell’edificio, la mancata realizzazione  di  elementi  architettonici

non strutturali,  le  irregolarita’  esecutive  di  muri  esterni  ed

interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la  difforme

esecuzione  di  opere  rientranti  nella  nozione   di   manutenzione

ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e  gli  errori

materiali di rappresentazione progettuale delle opere.»; 

      
3) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2»  sono  sostituite

dalle seguenti: «al presente articolo»; 

4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 

«3-bis. Per le unita’ immobiliari ubicate nelle zone sismiche

di cui all’articolo 83, ad eccezione di  quelle  a  bassa  sismicita’

all’uopo indicate nei decreti di  cui  all’articolo  83,  il  tecnico

attesta altresi’ che gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo

rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del  capo  IV  della

parte II. Tale attestazione, corredata dalla  documentazione  tecnica

sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto

dall’articolo 93, comma 3, e’  trasmessa  allo  sportello  unico  per

l’acquisizione  dell’autorizzazione  dell’ufficio  tecnico  regionale

secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo   94,   ovvero   per

l’esercizio delle modalita’ di controllo previsto  dalle  regioni  ai

sensi  dell’articolo  94-bis,  comma  5,  per  le   difformita’   che

costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza  di

cui al comma 1, lettere b) e c), del  medesimo  articolo  94-bis.  Il

tecnico abilitato  allega  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  3

l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma  2,  o  l’attestazione

circa il decorso dei termini del  procedimento  rilasciata  ai  sensi

dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in  caso  di  difformita’  che

costituiscono interventi di minore rilevanza o  privi  di  rilevanza,

una  dichiarazione  asseverata  circa  il  decorso  del  termine  del

procedimento per i controlli regionali in  assenza  di  richieste  di

integrazione documentale o istruttorie inevase e  di  esito  negativo

dei controlli stessi. 

 3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel

presente articolo non puo’ comportare  limitazione  dei  diritti  dei

terzi. Il tecnico abilitato  verifica  la  sussistenza  di  possibili

limitazioni  dei  diritti  dei  terzi  e  provvede   alle   attivita’

necessarie  per  eliminare   tali   limitazioni,   presentando,   ove

necessario, i relativi titoli.  In  caso  di  dichiarazione  falsa  o

mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal

capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  La

formazione dei titoli  di  cui  al  secondo  periodo  e  la  concreta

esecuzione dei relativi interventi e’ condizione  necessaria  per  la

redazione della dichiarazione di cui al comma 3.»; 

    
g) all’articolo 36: 

1) al comma 1, le parole: «in assenza di permesso di costruire,

o  in  difformita’  da  esso,  ovvero  in  assenza  di   segnalazione

certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 23,

comma 01, o in difformita’ da essa» sono sostituite  dalle  seguenti:

«in assenza di permesso di costruire, in  totale  difformita’  o  con

variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in

assenza di segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi

di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformita’ da  essa  o

con variazioni essenziali» e le parole: «34, comma 1» sono soppresse; 

2) al comma 2, il secondo periodo e’ soppresso; 

3) la rubrica e’ sostituita dalla  seguente:  «Accertamento  di

conformita’ nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformita’  o

variazioni essenziali»; 


h) dopo l’articolo 36, e’ inserito il seguente

«Art. 36-bis (L) (Accertamento di conformita’ nelle ipotesi  di

parziali difformita’). 

1. In  caso  di  interventi  realizzati  in parziale difformita’ dal 

permesso di costruire o  dalla  segnalazione

certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo  34

ovvero in assenza o in difformita’ dalla segnalazione certificata  di

inizio attivita’ nelle ipotesi di  cui  all’articolo  37, fino alla

scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque  fino

all’irrogazione  delle  sanzioni  amministrative, il responsabile

dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono  ottenere

il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata  di

inizio attivita’ in sanatoria se l’intervento risulti  conforme  alla

disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione  della

domanda, nonche’ ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia

vigente al momento della realizzazione. 

2. Il permesso presentato ai sensi  del  comma  1  puo’  essere

rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di  cui  all’articolo

5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il

termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di  cui  al

secondo periodo. In sede di esame  delle  richieste  di  permesso  in

sanatoria lo  sportello  unico  puo’  condizionare  il  rilascio  del

provvedimento alla realizzazione, da  parte  del  richiedente,  degli

interventi  edilizi,  anche  strutturali,  necessari  per  assicurare

l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti

di sicurezza, igiene, salubrita’, efficienza energetica degli edifici

e degli  impianti  negli  stessi  installati,  al  superamento  delle

barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono

essere sanate ai sensi del presente  articolo.  Per  le  segnalazioni

certificate di inizio attivita’ presentate ai sensi del comma  1,  lo

sportello unico individua  tra  gli  interventi  di  cui  al  secondo

periodo le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma  3,

secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

che costituiscono condizioni per la formazione del titolo. 

3. La richiesta del permesso di  costruire  o  la  segnalazione

certificata di inizio attivita’ in sanatoria sono accompagnate  dalla

dichiarazione del professionista abilitato che attesti le  necessarie

conformita’. Per la conformita’ edilizia, la  dichiarazione  e’  resa

con  riferimento  alle  norme  tecniche  vigenti  al  momento   della

realizzazione    dell’intervento.    L’epoca     di     realizzazione

dell’intervento  e’  provata  mediante  la  documentazione   di   cui

all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in

cui   sia   impossibile   accertare    l’epoca    di    realizzazione

dell’intervento  mediante  la  documentazione  indicata   nel   terzo

periodo, il tecnico incaricato attesta la data di  realizzazione  con

propria dichiarazione e sotto la  sua  responsabilita’.  In  caso  di

dichiarazione falsa  o  mendace  si  applicano  le  sanzioni  penali,

comprese  quelle  previste  dal  capo  VI  del  testo   unico   delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445. 

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano  eseguiti  in

assenza o difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente

o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorita’  preposta  alla

gestione  del  vincolo   apposito   parere   vincolante   in   merito

all’accertamento della compatibilita’ paesaggistica  dell’intervento.

L’autorita’ competente si pronuncia sulla domanda  entro  il  termine

perentorio di centottanta  giorni,  previo  parere  vincolante  della

soprintendenza da rendersi entro il  termine  perentorio  di  novanta

giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui  al  secondo

periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede

autonomamente. 

5. Il rilascio del permesso e la  segnalazione  certificata  di

inizio attivita’ in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo

di oblazione, di una somma pari al  doppio  dell’aumento  del  valore

venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi,

in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui

al comma 4, qualora venga accertata la compatibilita’  paesaggistica,

si applica altresi’ una sanzione equivalente al maggiore importo  tra

il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L’importo della sanzione pecuniaria di  cui  al  secondo  periodo  e’

determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda

si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma  1,

del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente  o  il

responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con

provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali

la  richiesta  si  intende  accolta. Alle  segnalazioni di inizio

attivita’ presentate ai sensi del comma 1, si applica il  termine  di

cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  241.

Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e  secondo

periodo sono  sospesi  fino  alla  definizione  del  procedimento  di

compatibilita’ paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo,

secondo e terzo  periodo,  eventuali  successive  determinazioni  del

competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine e’ interrotto

qualora  l’ufficio  rappresenti  esigenze  istruttorie, motivate e

formulate in  modo  puntuale  nei  termini  stessi,  e  ricomincia  a

decorrere dalla ricezione  degli  elementi  istruttori.  In  caso  di

accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per  la  sanatoria,

il dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio  comunale

applica le sanzioni prevista dal presente testo unico.»; 

i) all’articolo 37: 

1) il comma 4 e’ abrogato; 

2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono  sostituite  dalle

seguenti: «articolo 36-bis»; 

3) alla rubrica, le parole:  «e  accertamento  in  conformita’»

sono soppresse. 

2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui

all’articolo 31, comma 5, ultimo periodo e all’articolo 36-bis, comma

5, primo periodo, del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura  pari  ad

un terzo,  per  la  demolizione  delle  opere  abusive  presenti  sul

territorio comunale, fatta  salva  la  ripetizione  delle  spese  nei

confronti del responsabile, e per la  realizzazione  di  opere  e  di

interventi di  rigenerazione  urbana,  di  riqualificazione  di  aree

urbane degradate, di recupero e valorizzazione di  immobili  e  spazi

urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative  economiche,

sociali, culturali o di recupero ambientale.

Art. 2 

Strutture  amovibili  realizzate  durante  l’emergenza  sanitaria  da

Covid-19 

1. Fatte  salve  le  prescrizioni  degli   strumenti   urbanistici

comunali, e comunque nel rispetto delle altre  normative  di  settore

aventi incidenza  sulla  disciplina  dell’attivita’  edilizia  e,  in

particolare, delle norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,

igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica,  di

tutela  dal  rischio  idrogeologico,   nonche’   delle   disposizioni

contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  le  strutture  amovibili

realizzate per finalita’ sanitarie, assistenziali, educative  durante

lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio

sanitario connesso all’insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti

virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in

deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma  1,  lettera

e-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 380 del 2001, in presenza  di  comprovate  e  obiettive

esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessita’. 


2. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli  interessati  presentano

una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi  dell’articolo

6-bis del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la  facolta’  per  il  comune

territorialmente competente di richiederne in  qualsiasi  momento  la

rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui  sia  rilevata

la non conformita’ dell’opera con le prescrizioni e  i  requisiti  di

cui al comma 1. 

3. Nella comunicazione sono  indicate  le  comprovate  e  obiettive

esigenze di cui al  comma  1  ed  e’  altresi’  indicata  l’epoca  di

realizzazione della struttura, con allegazione  della  documentazione

di cui al comma 4. 


4. Al fine di provare l’epoca di realizzazione  dell’intervento  il

tecnico allega la documentazione di  cui  all’articolo  9-bis,  comma

1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.  Nei  casi  in  cui  sia

impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con la

documentazione di cui all’articolo  9-bis,  comma  1-bis,  del  testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del

2001, il tecnico incaricato attesta  la  data  di  realizzazione  con

propria dichiarazione e sotto la  sua  responsabilita’.  In  caso  di

dichiarazione falsa  o  mendace  si  applicano  le  sanzioni  penali,

comprese  quelle  previste  dal  capo  VI  del  testo   unico   delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445. 

5. L’applicazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente

articolo non puo’ comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dalle

medesime disposizioni non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica. Per  le  strutture  di  proprieta’  di

amministrazioni pubbliche, agli  eventuali  oneri  connessi  al  loro

mantenimento provvedono le medesime amministrazioni nell’ambito delle

disponibilita’ allo scopo destinate a legislazione vigente. 


Art. 3 

Norme finali e di coordinamento 

1. Gli interventi  realizzati  entro  il  24  maggio  2024  di  cui

all’articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle  disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  soggetti

al regime di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del  Presidente

della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 

2. Le disposizioni di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e

3-bis, e all’articolo 36-bis, ad eccezione del  comma  5,  del  testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del

2001  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  anche   all’attivita’

edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui  all’articolo  1  del

decreto  legislativo   30   marzo   2001,   n.   165.   Le   predette

amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui  all’articolo

34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del testo unico di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica n.  380  del  2001  mediante  il  proprio

personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche

nel settore dell’edilizia. Per le finalita’ di cui al primo  periodo,

le amministrazioni pubbliche  possono  in  ogni  caso  avvalersi  del

supporto e della collaborazione di  altre  amministrazioni  pubbliche

ovvero di soggetti terzi. Le  amministrazioni  pubbliche  interessate

dalle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma   provvedono   agli

adempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie

e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

3. All’articolo 56-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo

il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. I decreti di cui al comma

7, imitatamente  alle  annualita’  pregresse,  prevedono   che   la

riduzione delle entrate erariali corrispondente  ovvero  il  recupero

siano  ripartiti  in  un  numero  di   annualita’   pari   a   quelle

intercorrenti fra il trasferimento  dell’immobile  e  l’adozione  del

decreto.». 

4. La presentazione della richiesta  di  permesso  di  costruire  o

della segnalazione certificata di inizio attivita’  in  sanatoria  ai

sensi  dell’articolo  36-bis  del  decreto   del   Presidente   della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non da’ diritto  alla  restituzione

delle somme versate a titolo di  oblazione  o  per  il  pagamento  di

sanzioni gia’  irrogate  dall’amministrazione  comunale  o  da  altra

amministrazione sulla base  della  normativa  vigente  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto. 

                              
Art. 4 

Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 


Dato a Roma, addi’ 29 maggio 2024 

 MATTARELLA 

 Meloni,  Presidente  del  Consiglio dei ministri 

 Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

 Sangiuliano, Ministro della cultura 

Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione 

Visto, il Guardasigilli: Nordio

sz.10.11.24

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