Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e
urbanistica. (24G00088) – (GU n.124 del 29-5-2024)
Vigente al: 30-5-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica»;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per la edificabilita’ dei suoli»;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia
di controllo dell’attivita’ urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere edilizie»;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densita’ edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
Ritenuto necessario e indifferibile provvedere all’introduzione di
disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica,
volte a superare le incertezze interpretative e consentire la
riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle
unita’ immobiliari;
Ritenuta la necessita’ di far fronte al crescente fabbisogno
abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del
patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di rilanciare il
mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di
stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di
locazione dei beni immobili ad uso residenziale;
Considerata, altresi’, la necessita’ di superare le incertezze
applicative che rendono problematica l’attivita’ degli enti locali,
di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo
del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di
suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo
edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione
ricostruttiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri della cultura, dell’ambiente e della sicurezza energetica e
per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 1:
1) alla lettera b-bis), primo periodo, dopo le parole: «o di
logge» sono inserite le seguenti: «o di porticati»;
2) dopo la lettera b-bis), e’ inserita la seguente:
«b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti
atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende,
tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile
anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare
mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o
alle unita’ immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al
sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui
alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno
spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di
superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo
estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro
apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee
architettoniche;»;
b) all’articolo 9-bis, comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: «la stessa e da quello» sono
sostituite dalle seguenti: «la stessa o da quello» e le parole:
«l’intero immobile o unita’ immobiliare» sono sostituite dalle
seguenti: «l’intero immobile o l’intera unita’ immobiliare,
rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare
l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione
o che ne ha legittimato la stessa,»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono
ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o
formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36,
36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni.
Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unita’
immobiliare concorre, altresi’, il pagamento delle sanzioni previste
dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la
dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.»;
3) al comma 1-bis, terzo periodo, le parole: «al secondo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo»;
c) all’articolo 23-ter:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola
unita’ immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria
funzionale e’ sempre consentito, nel rispetto delle normative di
settore, ferma restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono, altresi’, sempre ammessi il mutamento di
destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al
comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita’
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite
dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di
cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando
la possibilita’ per gli strumenti urbanistici comunali di fissare
specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unita’ immobiliari, il mutamento di
destinazione d’uso di cui al comma 1-ter e’ sempre consentito, ferma
restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici comunali di
fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato
alla forma di utilizzo dell’unita’ immobiliare conforme a quella
prevalente nelle altre unita’ immobiliari presenti nell’immobile. Il
mutamento non e’ assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori
aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle
disposizioni di legge regionale, ne’ al vincolo della dotazione
minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto
1942, n. 1150. Per le unita’ immobiliari poste al primo piano fuori
terra il passaggio alla destinazione residenziale e’ ammesso nei soli
casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento
edilizio.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il
mutamento di destinazione d’uso e’ soggetto alla segnalazione
certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali piu’
favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico
nel caso in cui siano previste opere edilizie.»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «il mutamento
della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «di un intero
immobile»;
d) all’articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «interessi urbanistici,»
sono inserite le seguenti: «culturali, paesaggistici,» e dopo le
parole: «dell’assetto idrogeologico» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi
dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di
rispetto dell’assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle
amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge
n. 241 del 1990, puo’, altresi’, provvedere all’alienazione del bene
e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15
maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla
effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive.
E’ preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura
di alienazione. Il valore venale dell’immobile e’ determinato
dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione
delle opere abusive.»;
e) all’articolo 34, comma 2, le parole: «doppio del costo di
produzione» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del costo di
produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono sostituite
dalle seguenti: «triplo del valore venale»;
f) all’articolo 34-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unita’ immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo
abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile superiore
ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile compresa
tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile compresa
tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile inferiore
ai 100 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al
comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il
titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al
netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unita’
immobiliare eseguiti nel corso del tempo.»;
2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento
dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici
non strutturali, le irregolarita’ esecutive di muri esterni ed
interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme
esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione
ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori
materiali di rappresentazione progettuale delle opere.»;
3) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite
dalle seguenti: «al presente articolo»;
4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per le unita’ immobiliari ubicate nelle zone sismiche
di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicita’
all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico
attesta altresi’ che gli interventi di cui al presente articolo
rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della
parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica
sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto
dall’articolo 93, comma 3, e’ trasmessa allo sportello unico per
l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale
secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per
l’esercizio delle modalita’ di controllo previsto dalle regioni ai
sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformita’ che
costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di
cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il
tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3
l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione
circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi
dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformita’ che
costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza,
una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del
procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo
dei controlli stessi.
3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo non puo’ comportare limitazione dei diritti dei
terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili
limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attivita’
necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove
necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o
mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal
capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La
formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta
esecuzione dei relativi interventi e’ condizione necessaria per la
redazione della dichiarazione di cui al comma 3.»;
g) all’articolo 36:
1) al comma 1, le parole: «in assenza di permesso di costruire,
o in difformita’ da esso, ovvero in assenza di segnalazione
certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 23,
comma 01, o in difformita’ da essa» sono sostituite dalle seguenti:
«in assenza di permesso di costruire, in totale difformita’ o con
variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in
assenza di segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi
di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformita’ da essa o
con variazioni essenziali» e le parole: «34, comma 1» sono soppresse;
2) al comma 2, il secondo periodo e’ soppresso;
3) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Accertamento di
conformita’ nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformita’ o
variazioni essenziali»;
h) dopo l’articolo 36, e’ inserito il seguente:
«Art. 36-bis (L) (Accertamento di conformita’ nelle ipotesi di
parziali difformita’).
1. In caso di interventi realizzati in parziale difformita’ dal
permesso di costruire o dalla segnalazione
certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 34
ovvero in assenza o in difformita’ dalla segnalazione certificata di
inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla
scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque fino
all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere
il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di
inizio attivita’ in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della
domanda, nonche’ ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia
vigente al momento della realizzazione.
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 puo’ essere
rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo
5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il
termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al
secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in
sanatoria lo sportello unico puo’ condizionare il rilascio del
provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli
interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare
l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti
di sicurezza, igiene, salubrita’, efficienza energetica degli edifici
e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle
barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono
essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni
certificate di inizio attivita’ presentate ai sensi del comma 1, lo
sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo
periodo le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione
certificata di inizio attivita’ in sanatoria sono accompagnate dalla
dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie
conformita’. Per la conformita’ edilizia, la dichiarazione e’ resa
con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della
realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione
dell’intervento e’ provata mediante la documentazione di cui
all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in
cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione
dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo
periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con
propria dichiarazione e sotto la sua responsabilita’. In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in
assenza o difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente
o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorita’ preposta alla
gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito
all’accertamento della compatibilita’ paesaggistica dell’intervento.
L’autorita’ competente si pronuncia sulla domanda entro il termine
perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta
giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo
periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede
autonomamente.
5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di
inizio attivita’ in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo
di oblazione, di una somma pari al doppio dell’aumento del valore
venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi,
in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui
al comma 4, qualora venga accertata la compatibilita’ paesaggistica,
si applica altresi’ una sanzione equivalente al maggiore importo tra
il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo e’
determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda
si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1,
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali
la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio
attivita’ presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di
cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo
periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di
compatibilita’ paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo,
secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del
competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine e’ interrotto
qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e
formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a
decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
applica le sanzioni prevista dal presente testo unico.»;
i) all’articolo 37:
1) il comma 4 e’ abrogato;
2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 36-bis»;
3) alla rubrica, le parole: «e accertamento in conformita’»
sono soppresse.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 31, comma 5, ultimo periodo e all’articolo 36-bis, comma
5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad
un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul
territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei
confronti del responsabile, e per la realizzazione di opere e di
interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree
urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi
urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche,
sociali, culturali o di recupero ambientale.
Art. 2
Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da
Covid-19
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di
tutela dal rischio idrogeologico, nonche’ delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili
realizzate per finalita’ sanitarie, assistenziali, educative durante
lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in
deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive
esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessita’.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli interessati presentano
una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo
6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facolta’ per il comune
territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la
rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata
la non conformita’ dell’opera con le prescrizioni e i requisiti di
cui al comma 1.
3. Nella comunicazione sono indicate le comprovate e obiettive
esigenze di cui al comma 1 ed e’ altresi’ indicata l’epoca di
realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione
di cui al comma 4.
4. Al fine di provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il
tecnico allega la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma
1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia
impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con la
documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con
propria dichiarazione e sotto la sua responsabilita’. In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
5. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo non puo’ comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dalle
medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per le strutture di proprieta’ di
amministrazioni pubbliche, agli eventuali oneri connessi al loro
mantenimento provvedono le medesime amministrazioni nell’ambito delle
disponibilita’ allo scopo destinate a legislazione vigente.
Art. 3
Norme finali e di coordinamento
1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui
all’articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti
al regime di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e
3-bis, e all’articolo 36-bis, ad eccezione del comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all’attivita’
edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette
amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all’articolo
34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio
personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche
nel settore dell’edilizia. Per le finalita’ di cui al primo periodo,
le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del
supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche
ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate
dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli
adempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo
il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. I decreti di cui al comma
7, imitatamente alle annualita’ pregresse, prevedono che la
riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero
siano ripartiti in un numero di annualita’ pari a quelle
intercorrenti fra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del
decreto.».
4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o
della segnalazione certificata di inizio attivita’ in sanatoria ai
sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non da’ diritto alla restituzione
delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di
sanzioni gia’ irrogate dall’amministrazione comunale o da altra
amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Sangiuliano, Ministro della cultura
Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio
sz.10.11.24