Pignoramento del conto corrente da parte dell’Agente della riscossione


Il nostro sistema fiscale italiano si trova attualmente in una fase di intensa trasformazione, caratterizzata da un sensibile aggiornamento delle procedure inerenti la riscossione coattiva dei crediti tributari.

Tale mutamento, in atto nell’ordinamento, si riflette soprattutto nella netta accelerazione dei tempi con cui le amministrazioni preposte provvedono all’azione di recupero forzoso delle somme dovute dai contribuenti.

Rispetto al passato, quando tra la notifica della cartella esattoriale e l’eventuale attivazione delle procedure esecutive potevano intercorrere numerosi mesi, o addirittura anni, oggi il decorso temporale risulta drasticamente ridotto.

In particolare, se a seguito della notifica di una cartella di pagamento il contribuente non provvede, entro i termini di legge, al pagamento integrale delle somme richieste o alla formalizzazione di un piano di rateizzazione, l’Agente della Riscossione può attivare la procedura di pignoramento già allo scadere di sessanta giorni dalla notifica, con un intervallo complessivo – dalla ricezione della cartella all’esecuzione del pignoramento – che ormai si attesta intorno ai 120 giorni. Questa evoluzione normativa ed operativa rappresenta un importante cambio di paradigma e rende fondamentale per “cittadini e imprese” essere tempestivamente informati circa le possibili conseguenze derivanti da situazioni di inadempimento.

All’interno di questo scenario, assume un ruolo centrale e di crescente rilevanza lo strumento del pignoramento del conto corrente bancario, disposizione che vede l’Agente della Riscossione agire in via diretta nei confronti degli istituti di credito presso cui il contribuente mantiene le proprie disponibilità finanziarie.

Va preliminarmente sottolineato che la disciplina della riscossione coattiva dei tributi si caratterizza per una sua specificità rispetto alle ordinarie procedure esecutive civili.

In forza della prevalenza dell’interesse pubblico al recupero delle risorse erariali, infatti, il legislatore ha previsto che l’esecuzione possa avvenire in modalità semplificata, senza necessità del previo intervento giudiziale e senza particolari obblighi di informazione preventiva nei confronti del debitore.

Nel concreto, nel caso di pignoramento di conto corrente, la procedura attivata dall’Agente della Riscossione si espleta attraverso un ordine rivolto direttamente alla banca, la quale è tenuta, dal momento della notifica, a vincolare le somme accreditate sul conto ed a trasferirle, entro sessanta giorni, all’Erario. Il sistema presenta quindi alcune peculiarità di rilievo:

  • l’intervento del giudice non è richiesto
  • non sussiste un obbligo di preventiva comunicazione al correntista-debitore
  • la banca è obbligata a dare immediata esecuzione alle richieste dell’Agente della Riscossione, vincolando e trasferendo le somme secondo le modalità previste dalla legge

Tuttavia, la normativa non risulta del tutto chiara in relazione all’esatto perimetro temporale delle somme soggette a vincolo: il testo di legge infatti stabilisce genericamente che il pignoramento colpisce “tutte le somme accreditate”, senza specificare se il riferimento sia da intendersi limitato alle disponibilità presenti alla data di notifica o comprensivo anche degli accrediti intervenuti nei successivi sessanta giorni.

Tale incertezza applicativa ha generato, negli anni, orientamenti difformi tra dottrina e prassi bancaria:

  • una parte della dottrina e alcuni istituti di credito hanno ritenuto vincolate le sole somme esistenti al momento della notifica
  • altre interpretazioni hanno esteso il vincolo anche agli accrediti sopravvenuti fino al momento della dichiarazione resa dalla banca all’Agente della Riscossione
  • interpretazioni ulteriori hanno invece considerato pignorabili tutti gli accrediti effettuati sino alla scadenza dei sessanta giorni previsti dalla normativa

Questa eterogeneità di prassi è stata recentemente oggetto di un importante intervento chiarificatore da parte del Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 28520 del 22 ottobre 2025, depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2025, ha stabilito che l’obbligo della banca si estenda a tutte le somme accreditate a partire dalla data di notifica del pignoramento e sino al compimento dei sessanta giorni successivi.

Tale pronunciamento, seppur risolutivo sotto il profilo giudiziale, solleva ora ulteriori interrogativi: si dovrà verificare se gli istituti di credito si adegueranno in modo uniforme all’orientamento della Suprema Corte, data l’assenza, almeno per il momento, di una norma espressa in tal senso.

Resta anche da chiedersi se il legislatore, in considerazione dell’importanza e della delicatezza della questione, deciderà di intervenire per disciplinare in modo puntuale la materia, magari cogliendo l’occasione della più ampia riforma fiscale in via di definizione.

Alla luce di questo quadro, è importante che ogni soggetto interessato (privato cittadino o impresa) valuti attentamente la propria situazione ed eventuali provvedimenti ricevuti.

Lo studio fiscale di Confimpresaitalia Verona – Vicenza resta a completa disposizione per esaminare i singoli casi, offrendo consulenza personalizzata ed individuando tutte le possibili strategie di tutela a favore del contribuente.

Per informazioni scrivere a:
fiscale@confimpresaitaliaverona.it oppure segreteria@confimpresaitaliaverona.it

sz_rm.02.11.25

Articoli simili