La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’art. 16-ter, TUIR con con cui ha modificato:
– la detraibilità degli oneri/spese in presenza di redditi superiori a € 75.000;
– le detrazioni previste per i figli a carico.
IMPORTO MASSIMO ONERO/SPESE DETRAIBILI
Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa/onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite
variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
I limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati.
Reddito complessivo
Oltre € 75.000 fino a € 100.000
Numero figli
fiscalmente a carico
n. 0 – 14.000 x 0,50 = € 7.000
n. 1 – 14.000 x 0,70 = € 9.800
n. 2 – 14.000 x 0,85 = € 11.900
n. 3 – o più / disabile 14.000 x 1 = € 14.000
Oltre € 100.000
n. 0 – 8.000 x 0,50 = € 4.000
n. 1 – 8.000 x 0,70 = € 5.600
n. 2 – 8.000 x 0,85 = € 6.800
n. 3 – o più / disabile 8.000 x 1 = € 8.000
SPESE/ONERI DETRAIBILI ESCLUSE
É confermato che non concorrono all’ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel
rispetto del nuovo limite in esame:
– le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
– le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
– le spese investite in PMI innovative, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
– gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e
mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al
31.12.2024;
– i premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a
contratti stipulati fino al 31.12.2024.
– le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre
disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.
DETRAZIONE FIGLI A CARICO
Come noto, a decorrere dall’1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all’art. 12,
comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in
considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato
dall’INPS.
É confermata l’integrazione della citata lett. c) in base alla quale, ora, la detrazione per figli a
carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):
– è riconosciuta per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni
nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata“
ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92;
– non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari
residenti all’estero
Rispetto al passato, pertanto, l’ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:
– oltre alla soglia reddituale (€ 4.000 fino a 24 anni / € 2.840,51 successivamente) assume
rilevanza anche il limite dell’età (massimo 30 anni), che non opera solo con riferimento ai figli disabili;
– i contribuenti non italiani / UE / SEE non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a
carico se questi ultimi risiedono all’estero.
Va inoltre segnalato che in base alla nuova formulazione della citata lett. c), la detrazione per
figli a carico (nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti) può ora essere fruita anche con
riferimento ai “figli conviventi del coniuge deceduto”.
DETRAZIONI <<ALTRI FAMILIARI>> A CARICO
É confermata la riscrittura dell’art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale la detrazione di € 750 prevista per gli “altri familiari” a carico è riconosciuta soltanto per ciascun ascendente
convivente con il contribuente.
L’ambito di applicazione della detrazione è pertanto circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta
(i soli ascendenti) rispetto al passato; la precedente formulazione prevedeva la fruizione di tale
detrazione per ogni altra persona indicata nell’art. 433, C.c. convivente con il contribuente o che
percepisce assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
sz.29.01.25