
L’obbligo di utilizzare apparecchiature per la sanificazione delle acque sanitarie antiLegionella ricade principalmente sui gestori di impianti idrici di edifici pubblici e privati, inclusi strutture sanitarie, ricettive, sportive e ad uso collettivo.
In Italia, secondo il Decreto Legislativo n. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, e le successive linee guida ministeriali, come le Linee Guida per la Prevenzione e il Controllo della Legionellosi del 2015, i datori di lavoro e i responsabili della gestione degli impianti hanno l’obbligo di:
- Valutare il rischio di proliferazione della legionella negli impianti idrici
- Implementare misure preventive e di controllo, che comprendono la sanificazione e il trattamento delle acque
- Effettuare interventi di bonifica in caso di livelli elevati di Legionella
- Garantire la manutenzione e il monitoraggio regolare degli impianti con tecnologie efficaci, come sistemi di disinfezione chimica, termica, filtrazione, raggi UV o altra tecnologia di ultima generazione ad induzione elettromagnetica
- Formare il personale responsabile della gestione degli impianti
- Mantenere registri di sorveglianza e redigere protocolli di gestione del rischio
In particolare, strutture ad alto rischio come ospedali, alberghi, unità ricettiva per persone fragili, centri benessere, impianti sportivi e turistico-ricettivi devono adottare protocolli rigorosi e utilizzare apparecchiature specifiche per il trattamento antiLegionella delle acque sanitarie per garantire la sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano e prevenire focolai di Legionellosi.
La normativa è rivolta ai gestori degli impianti idrici anche interni agli edifici, per cui è prevista la nomina di un “Responsabile o gestore della distribuzione interna – GIDI”, con responsabilità legali e sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni.
Chi ha l’obbligo di utilizzare apparecchiature per la sanificazione antilegionella sono i gestori e i responsabili degli impianti idrici di edifici dove è richiesto il controllo del rischio legionella, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e dalle successive linee guida ministeriali e regionali.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta la normativa nazionale quadro per la tutela dei lavoratori in tutti i settori, prevedendo obblighi, controlli, formazione e sorveglianza sanitaria.
Le Regioni hanno adottato linee guida attuative e strumenti operativi specifici che integrano e rafforzano i principi generali delineati dal decreto.
Regione Veneto
La Regione Veneto, attraverso atti come la Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 17 luglio 2018, ha approvato un Piano Strategico per la salute e sicurezza dei lavoratori, che integra e attua il D.Lgs. n. 81/2008 attraverso:
- Programmi mirati di prevenzione e monitoraggio
- Coordinamento dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL), istituiti presso le aziende ULSS
- Sorveglianza sanitaria e gestione dei flussi informativi, affidata ai Medici Competenti, come disposto dagli artt. 38-41 del D.Lgs. 81/2008
- Formazione obbligatoria anche con modalità a distanza, validata dalle ordinanze regionali in coerenza con l’art. 37 del decreto del Decreto Legislativo n. 81/2008
Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha adottato e aggiornato linee guida specifiche settoriali e per i cantieri. come la Delibera Giunta Regionale – DGR 15 maggio 2023, n. XII/294, che:
- Rafforzano la promozione della salute e sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, integrando i principi del D.Lgs. 81/2008 con indicazioni operative adatte alle peculiarità regionali
- Sottolineano l’importanza del Comitato Regionale di Coordinamento (art. 7 D.Lgs. n. 81/2008) per la programmazione, vigilanza, prevenzione e la formazione
- Promuovono la vigilanza integrata e il coordinamento tra Enti (ATS, INL) per evitare duplicazioni nei controlli e aumentare efficacia e efficienza
- Prevedono la partecipazione e il ruolo attivo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST, RLSSP) nei grandi cantieri, anche in riferimento a buone prassi adottate in esperienze regionali
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, stabilisce le norme generali per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in tutti i settori, inclusi quelli relativi alla gestione e sanificazione delle acque sanitarie.
Tra le prescrizioni, il decreto impone ai datori di lavoro di valutare i rischi, compreso quello legato alla contaminazione da Legionella, e di implementare misure preventive e protettive adeguate, come la pulizia, disinfezione e controllo degli impianti idrici, per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Regione Emilia Romagna
Le Linee Guida della Regione Emilia-Romagna, in linea con la normativa nazionale e con l’Accordo Stato-Regioni 2015 sulle “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi“, specificano criteri operativi dettagliati per la gestione del rischio Legionella negli impianti idrici delle strutture sanitarie e ricettive. Esse prevedono procedure di:
- Valutazione del rischio specifica e documentata
- Monitoraggio e manutenzione periodica degli impianti di acqua calda sanitaria e fredda
- Adozione di trattamenti di sanificazione (shock termico, disinfezione chimica)
- Controllo della qualità microbiologica dell’acqua con campionamenti regolari
- Nomina di responsabili e figure tecniche competenti per la gestione del rischio
- Formazione del personale coinvolto nella gestione degli impianti
Queste linee guida si integrano nel quadro del Decreto Legislativo n. 81/2008 per garantire standard elevati di sicurezza e igiene, con particolare attenzione alla protezione dei soggetti più vulnerabili nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. n. 81/2008 fornisce il quadro normativo generale per la sicurezza, mentre la Regione Emilia-Romagna disciplina concretamente le modalità di prevenzione, controllo e sanificazione nelle strutture sanitarie e in altri ambienti a rischio, in particolar modo per il rischio legionellosi.
Le linee guida regionali di Veneto e Lombardia rafforzano e declinano nel dettaglio quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 tramite piani di prevenzione, vigilanza coordinata, formazione aggiornata (anche in modalità e-learning) e attenzione specifica per cantieri, agricoltura e altri ambiti sensibili.
La sorveglianza sanitaria, la formazione obbligatoria per lavoratori e addetti, e la collaborazione tra servizi territoriali (SPISAL/ATS), Medici Competenti e rappresentanti dei lavoratori sono elementi fondamentali sia nella normativa statale che nelle declinazioni regionali.
In generale, il modello è quello di una integrazione tra normativa nazionale e pianificazioni operative regionali, che si traduce in piani strategici, formazione continua e coinvolgimento diretto di tutti gli attori della sicurezza sui luoghi di lavoro
Il Decreto Legislativo n. 18/2023, recependo la Direttiva UE 2184/2020, ha introdotto misure più stringenti per il controllo della legionella, obbligando questi soggetti a valutare il rischio legionella, adottare Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), effettuare monitoraggi periodici, e intervenire con misure di disinfezione, che includono l’installazione di apparecchiature specifiche per la sanificazione dell’acqua.
Un ruolo centrale è attribuito al Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI), figura responsabile della qualità dell’acqua e dell’implementazione delle misure preventive antilegionella.
Tale gestore può essere il Proprietario dell’edificio, l’Amministratore condominiale, il Direttore di una struttura o un Tecnico delegato.
Chi ha obbligo di installare apparecchiature di sanificazione antilegionella sono i responsabili della gestione impiantistica degli edifici pubblici e privati a rischio, con specifici riferimenti ai settori sanitario, ricettivo, produttivo e residenziale complesso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 18/2023 e delle linee guida ministeriali
Quali strutture devono adottare sistemi di sanificazione contro la Legionella?
Le Strutture che devono adottare sistemi di sanificazione contro la Legionella sono principalmente quelle in cui il rischio di proliferazione del batterio è più elevato, soprattutto a causa della presenza di impianti idrici complessi e ambienti umidi favorevoli alla sua crescita.
In particolare Strutture sanitarie come:
- Ospedali e strutture sanitarie
- Case di cura e laboratori medici, dove vi sono soggetti vulnerabili e alta frequenza di utilizzo di acqua sanitaria RSA e unità ricettive in generale di soggetti fragili
- Strutture ricettive come alberghi, motel, campeggi, stabilimenti termali e centri benessere, dove sono presenti grandi impianti idrici e sistemi di climatizzazione
- Impianti sportivi, palestre, piscine e centri termali con vasche idromassaggio o docce ad uso pubblico
- Edifici pubblici quali scuole, uffici, e altri luoghi di lavoro dove sono installati condizionatori, umidificatori o impianti di distribuzione dell’acqua
- Condomini e grandi complessi residenziali con impianti idrici centralizzati
Queste strutture devono predisporre piani di prevenzione e controllo con monitoraggi periodici, manutenzioni, e interventi di sanificazione come trattamento termico, disinfezione chimica o installazione di dispositivi antiLegionella per prevenire focolai di Legionellosi.
La responsabilità ricade su Proprietari, Gestori, Amministratori o Responsabili tecnici degli impianti, che sono tenuti a rispettare le normative vigenti e adottare protocolli specifici di sicurezza.
Quali caratteristiche devono avere i sistemi di tubazioni per prevenire la proliferazione di Legionella?
I sistemi di tubazioni per prevenire la proliferazione della Legionella devono avere le seguenti caratteristiche:
Materiali antibatterici e resistenti alla corrosione:
- Tubazioni in rame e acciaio inox sono preferibili perché hanno proprietà batteriostatiche che limitano lo sviluppo del biofilm, favorendo così la riduzione della Legionella
- Materiali plastici come il PE-X favoriscono maggiormente la proliferazione batterica
Progettazione che eviti ristagni e zone di stagnazione dell’acqua:
- Le tubazioni dell’impianto idrico-sanitario devono essere il più possibile lineari, con tratti brevi, senza terminali ciechi o tratti morti dove l’acqua può ristagnare.
- E’ consigliato il collegamento delle utenze in serie o a anello per garantire un ricircolo continuo.
Adeguata temperatura dell’acqua:
per l’acqua calda sanitaria, la temperatura deve essere mantenuta costante sopra i 50°C (idealmente 60°C nei serbatoi di accumulo e almeno 50°C nei punti erogazione) per impedire la crescita della legionella.
Per l’acqua fredda, la temperatura deve essere mantenuta sotto i 20°C, riducendo notevolmente il rischio.
Bilanciamento e isolamento termico:
- La rete di ricircolo deve essere bilanciata per evitare sbalzi termici e raffreddamenti eccessivi, mentre le tubazioni devono essere isolate termicamente per mantenere le temperature corrette e prevenire proliferazioni batteriche.
Facilità di manutenzione e ispezione:
- Serbatoi e parti dell’impianto devono essere progettati per consentire ispezioni, pulizie e interventi di disinfezione agevoli
- Prevenzione e controllo del biofilm
i materiali utilizzati devono alleggerire la formazione di biofilm, che protegge la Legionella dai trattamenti disinfettanti.
Alcune tecnologie innovative, come i nanotubi applicati alle superfici interne, possono contribuire a limitare lo sviluppo batterico.
Un sistema efficace per prevenire la Legionella si basa su materiali resistenti e antibatterici come rame e acciaio inox (costi levati), progettazione che eviti ristagni e garantisca un ricircolo continuo, mantenimento costante delle temperature di sicurezza, isolamento termico e facilità di manutenzione e pulizia.
In Italia, il Ministero della Salute e la normativa vigente disciplinano l’obbligo di sanificazione e la qualità delle acque destinate al consumo umano, con particolare attenzione a strutture con soggetti fragili come le unità ricettive o strutture sanitarie.
Le acque devono essere salubri, senza microrganismi o sostanze pericolose, e devono rispettare specifici requisiti di qualità indicati dalla legge.
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Per le unità ricettive che ospitano soggetti fragili, è raccomandata una particolare attenzione alla gestione del rischio legato all’acqua, soprattutto per la prevenzione della Legionellosi e altre contaminazioni microbiologiche.
A tal fine, si applicano i Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), che prevedono una valutazione preventiva e gestione continua del rischio dovuto alla distribuzione dell’acqua interna agli edifici.
Questo approccio è obbligatorio in varie strutture come ospedaliere e sanitarie, oltre a case di riposo e strutture turistiche e in tutte quelle che ospitano persone vulnerabili/fragili.
Gli obblighi specifici per le strutture ricettive riguardano il monitoraggio, sanificazione periodica degli impianti idrici e adozione di procedure preventive per garantire che l’acqua erogata sia sicura, soprattutto nelle situazioni in cui vi siano soggetti fragili esposti per tempi prolungati.
Inoltre, il Ministero della Salute ha emanato circolari e protocolli con un obbligo normativo e una prassi consolidata che impone alle unità ricettive, soprattutto quelle che ospitano soggetti fragili, di adottare misure di sanificazione e controllo delle acque sanitarie interne per garantire la salubrità dell’acqua e prevenire rischi sanitari rilevanti.
Distribuzione interna GIDI
La “distribuzione interna GIDI” si riferisce alla gestione della rete di distribuzione dell’acqua potabile all’interno degli edifici, dal punto di consegna (contatore) fino al punto di utilizzo.
Il Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI) è la figura responsabile del mantenimento della qualità dell’acqua nella rete interna, con compiti di valutazione e gestione del rischio relativi al sistema idrico interno degli edifici.
Il Decreto Legislativo n. 18/2023, definisce che il compito del Gestore Idrico Integrato (acquedotto pubblico) termina al punto di consegna (contatore), mentre tutto l’impianto idrico-sanitario all’interno della Proprietà è di responsabilità del GIDI, il quale deve garantire la sicurezza e la potabilità dell’acqua fino ai rubinetti o punti d’uso dell’edificio o più edifici, che possono essere pubblici o privati, compresi quelli prioritari come: Strutture sanitarie, Unità ricettive, Scuole, Palestre e Altri locali con alto rischio d’esposizione.
Il decreto prevede diverse classi di edifici in base alla complessità e al rischio, con obblighi crescenti di piani di sicurezza dell’acqua (PSA) e autocontrolli, con una scadenza per l’adeguamento fissata al 12 gennaio 2029 per gli edifici prioritari.
l GIDI deve avere poteri decisionali autonomi e gestione economica per mantenere la rete interna sicura e conforme agli standard.
Le attività del GIDI quale responsabile della qualità dell’acqua all’interno degli edifici:
- Deve valutare e gestire il rischio delle reti di distribuzione interna
- Opera dopo il contatore, fino al punto d’uso
- Può essere anche un incaricato dalla Proprietà o dal Gestione dell’edificio
- Obblighi crescenti in base alla classificazione degli edifici (strutture sanitarie, ricettive, pubbliche, ecc)
- Garantire che la qualità dell’acqua dall’ingresso nell’edificio (dopo il contatore) fino al punto di utilizzo mantenga i requisiti di potabilità, pertanto che non perda le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche garantite dal gestore pubblico fino al punto di consegna
- Effettuare regolari controlli e analisi chimiche e microbiologiche per verificare la salubrità dell’acqua all’interno della rete interna
- Redigere e aggiornare un Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA), che include la valutazione e gestione del rischio associato alla rete idrica interna, con piani periodici di monitoraggio e misure preventive
- Effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti idrici, compresi tubature, serbatoi, addolcitori e autoclavi, per prevenire contaminazioni
- Assicurare il corretto funzionamento dell’impianto idrico interno e rispondere legalmente per eventuali danni dovuti a negligenze o mancati controlli – articolo 2051 Codice Civile
- Garantire l’adozione di tutte le misure necessarie per prevenire la presenza di agenti contaminanti come legionella, piombo, uranio e altri parametri previsti dalla normativa vigente (D.Lgs n. 18/2023 e Accordo Stato-Regioni 2003)
- Nel caso di condomini o strutture con più utenti, l’amministratore è il GIDI per legge, con obblighi di controllo, monitoraggio e manutenzione della rete fino alla diramazione verso le singole unità immobiliari
Pertanto il GIDI è il gestore e responsabile, a tutti gli effetti, di mantenere la sicurezza e la qualità dell’acqua potabile all’interno della rete idrica degli edifici, monitorando la rete, effettuando manutenzioni preventive e correttive, e assicurando conformità ai limiti di legge per tutelare la salute degli utenti.
L’amministratore, che assume il ruolo di Gestore della Distribuzione Idrica interna (GIDI) all’interno dell’edificio o condominio, ha invece la responsabilità di mantenere e garantire la qualità dell’acqua dalla presa contatore fino ai punti di utilizzo (rubinetti, docce, ecc.).
In particolare l’amministratore deve:
- Vigilare sulla salubrità dell’impianto idrico interno e assicurarsi che l’acqua erogata rispetti i parametri di potabilità previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 18/2023 e precedenti).
- Effettuare controlli periodici, inclusi analisi chimiche e microbiologiche, per verificare la qualità dell’acqua nella rete interna
- Redigere e aggiornare un piano di valutazione e gestione del rischio relativo all’impianto idrico interno, adottando misure preventive e correttive per prevenire e risolvere eventuali situazioni di rischio per la salute
- Assicurare la manutenzione ordinaria dell’impianto, incluse tubature, filtri, serbatoi e sistemi di addolcimento, e procedere alla sanificazione quando necessario
In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità o di controlli, l’amministratore può essere soggetto a sanzioni amministrative da 5.000 a 30.000 euro.
La figura che può essere Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI) come Decreto Legislativo n. 18/2023 :
- Proprietario
- Titolare
- Amministratore
- Direttore
- qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia “Responsabile del sistema idropotabile di distribuzione interna ai locali pubblici e privati, cioè tra il punto di consegna dell’acqua (contatore) e il punto di utilizzo (rubinetto)”.
In pratica, può essere il gestore diretto dell’impianto interno, una persona giuridica o fisica incaricata formalmente, inclusi responsabili di strutture come mense, scuole, alberghi o condomini.
Nel caso di strutture di ristorazione pubblica, il GIDI può coincidere anche con l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) presente in tali realtà: Regolamento (CE) n. 178/2002 – Regolamento (CE) n. 852/2004 – Regolamento (UE) n. 1169/2011.
Nella Regione Veneto La figura dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA) è disciplinata nel rispetto dei regolamenti europei: Regolamento CE 852/2004, 853/2004 e delle normative nazionali, con specifiche disposizioni regionali di organizzazione e formazione.
Nell’ambito della Regione Veneto, l’OSA è formalmente riconosciuto come responsabile primario della sicurezza alimentare secondo la normativa europea, con obblighi di registrazione, autocontrollo e formazione che sono gestiti attraverso procedure regionali integrate alle normative nazionali e comunitarie.
Quindi, il GIDI è la persona o soggetto con responsabilità organizzativa e tecnica nella gestione dell’impianto di distribuzione interna dell’acqua potabile, con compiti di controllo, manutenzione, gestione del rischio e garanzia della potabilità fino al punto d’uso.
sz.03.08.25