Il Reverse Charge, o Inversione Contabile, è un meccanismo fiscale che trasferisce l’obbligo di versamento dell’IVA dal fornitore (cedente/prestatore) al cliente (cessionario/committente), cioè dal soggetto che emette la fattura a chi la riceve. In pratica, il venditore emette una fattura senza applicare l’IVA, specificando che l’operazione rientra nel regime del reverse charge.
Sarà quindi l’acquirente, se soggetto passivo IVA, a calcolare e versare l’IVA dovuta all’erario.
Ambiti di applicazione:
Il reverse charge è stato introdotto principalmente per contrastare le frodi IVA e ridurre l’evasione fiscale, soprattutto in settori ad alto rischio come edilizia, commercio di rottami metallici, prodotti elettronici, energia, e nelle operazioni intracomunitarie tra soggetti passivi IVA.
Come si applica:
Il fornitore emette una fattura senza addebitare l’IVA, indicando la norma di riferimento.
L’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota IVA corretta e registra l’operazione sia nel registro IVA acquisti (generando IVA a credito) sia nel registro IVA vendite (generando IVA a debito).
L’IVA risulta così “neutrale” per l’acquirente, che la versa e contemporaneamente la detrae, salvo casi di indetraibilità.
In alcuni casi, invece di integrare la fattura, il committente può emettere un’autofattura, annotandola nei registri contabili.
Modalità di applicazione:
Il Reverse Charge si applica in modo obbligatorio o facoltativo in specifici settori e situazioni, tra cui:
- Edilizia e subappalti
- Commercio di rottami, materiali ferrosi, prodotti elettronici
- Cessioni di gas ed energia elettrica
- Operazioni intracomunitarie tra soggetti IVA
- Altri settori individuati dalla normativa nazionale ed europea
Riferimenti Normativi
La disciplina del Reverse Charge in Italia è contenuta principalmente nell’articolo 17, commi 5 e 6, del DPR 633/1972.
Conclusione:
Il Reverse Charge è un sistema che sposta l’onere del versamento dell’IVA dal venditore all’acquirente, con l’obiettivo di ridurre le frodi fiscali e garantire maggiore sicurezza per il fisco.
Si applica in specifici settori e in operazioni tra soggetti passivi IVA, sia a livello nazionale che intracomunitari. Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015.
sz.22.05.25