Responsabilita’ danni da prodotto difettoso

La Direttiva n. 2024/2853 rappresenta un aggiornamento significativo del quadro normativo sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi, adattandolo ai cambiamenti tecnologici e alle esigenze di tutela dei consumatori nell’era digitale. Ecco un approfondimento sulle principali novità:

1. Ampliamento della definizione di “prodotto”

Cosa cambia:

 
ora sono inclusi nella definizione non solo i beni mobili tradizionali, ma anche:

Software: sia incorporato nei dispositivi (embedded software) sia indipendente.

File per fabbricazione digitale: ad esempio, file CAD per stampanti 3D.

• Materie prime: come prodotti agricoli o materiali di base. • Implicazioni: I produttori di
software e file digitali saranno soggetti alle stesse responsabilità dei produttori di beni fisici.

2. Danni risarcibili estesi

Novità:

• Danni psicologici: inclusi i danni emotivi significativi che possono derivare, ad esempio,
dall’uso di un prodotto difettoso.

• Distruzione o corruzione di dati: il risarcimento copre anche i danni ai dati, in linea con la
crescente importanza delle informazioni digitali per privati e aziende. • Implicazioni:
si riconosce il valore economico e personale dei dati e si apre a nuove richieste di
risarcimento.

3. Estensione della responsabilità a più attori

Soggetti coinvolti:

• Non solo i produttori, ma anche importatori, distributori e altri attori della filiera produttiva.

• Piattaforme online: responsabili se facilitano la vendita di prodotti difettosi, specialmente se il
produttore non è identificabile. • Implicazioni: Le piattaforme di e-commerce devono rafforza-
re i controlli sui prodotti venduti attraverso i loro canali.

4. Valutazione della difettosità alla luce degli sviluppi tecnologici

Focus sull’IA:

• La normativa considera le peculiarità dei sistemi basati su intelligenza artificiale, come
l’autonomia decisionale o l’apprendimento automatico.

• L’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) viene richiamato per definire parametri di conformità e
sicurezza.

Implicazioni:

• I produttori di sistemi di IA devono garantire che i loro prodotti non causino danni durante
l’apprendimento o l’uso.

5. Nuove disposizioni processuali

Obbligo di divulgazione delle prove:

• Gli operatori economici devono fornire al danneggiato o al giudice le informazioni
  tecniche necessarie per determinare la difettosità del prodotto.

Attenuazione dell’onere probatorio:

• Il consumatore deve solo dimostrare il nesso causale tra il danno e il prodotto difettoso,

mentre l’operatore deve provare il contrario.   
   

Implicazioni:

• Viene migliorato l’accesso alla giustizia per i consumatori, riducendo gli ostacoli nelle
controversie legali.

6. Allineamento con l’AI Act

• La Direttiva si coordina con il Regolamento sull’intelligenza artificiale per gestire in modo
coerente i rischi associati ai sistemi IA ad alto rischio.

• Implicazioni: I produttori di sistemi IA devono rispettare sia i requisiti di progettazione e
sicurezza dell’AI Act sia quelli della Direttiva.

Conformità entro il 9 dicembre 2026

Obblighi per gli operatori economici:

Aggiornare i contratti con i fornitori.

Implementare sistemi di monitoraggio e sicurezza per i prodotti, incluso il software.

• Adeguare i meccanismi di gestione dei dati e delle prove tecniche. • Formare il personale
legale e tecnico sui nuovi obblighi.

Sfide principali

• Aumento dei costi: per conformarsi ai nuovi obblighi, specialmente per PMI e start-up.

sz.22.12.24

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