Per l’ottenimento dell’attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione) è necessario dimostrare il possesso di due tipi di requisiti:
• di ordine generale
• di ordine speciale
I REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I requisiti di ordine generale sono disciplinati dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
Si distinguono in requisiti che devono essere posseduti dall’impresa nel suo complesso e in requisiti che devono essere posseduti dalle figure apicali dell’impresa, vale a dire:
• il titolare (per le ditte individuali)
• i soci amministratori (per le s.n.c.)
• i soci accomandatari (per le s.a.s.)
• il legale rappresentante (per le s.r.l., le s.p.a. e le s.a.p.a.)
• il socio unico persona fisica o gli amministratori del socio unico persona giuridica
(per le s.r.l., le s.p.a. e le s.a.p.a.)
• il sindaco o i componenti del collegio sindacale o il revisore legale o il revisore unico, ove
presenti, i membri del consiglio di sorveglianza, ove presente, i membri del comitato per il
controllo sulla gestione, ove presente (per le s.r.l., le s.p.a. e le s.a.p.a.)
• il direttore tecnico (per tutti i tipi di imprese)
• l’amministratore di fatto, ove presente (per tutti i tipi di imprese), i procuratori dotati di ampia
delega, ove presenti (per tutti i tipi di imprese)
• gli investitori, ove presenti (per tutti i tipi di imprese)
• i membri del c.d. Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ove presente (per tutti
i tipi di imprese)
Tra i requisiti che devono essere posseduti dall’impresa nel suo complesso troviamo:
• l’inesistenza di liquidazione giudiziale, dello stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo senza continuità aziendale, nonché l’inesistenza di un procedimento in corso per
l’accesso ad una di tali procedure
• l’inesistenza di violazioni gravi (cioè, di importo complessivo superiore ad euro 5.000),
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
• l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali
• l’inesistenza di violazioni gravi (cioè, di importo complessivo pari o superiore ad euro 35.000),
non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali
• l’inesistenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per avere presentato false
dichiarazioni e falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei
subappalti, ovvero ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione
• l’inesistenza di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione
• l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
• l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
• l’inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55
• l’inesistenza di omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’operatore economico
persona offesa dei reati di concussione aggravata (art. 317 c.p.) o estorsione aggravata
(art. 629 c.p.)
• l’inesistenza di significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze
particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale
• l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal codice
antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
Tra i requisiti, invece, che devono essere posseduti dalle figure apicali dell’impresa innanzi indicate troviamo:
• l’inesistenza di provvedimenti penali di condanna definitivi per reati particolarmente gravi e
individuati dal comma 1 dell’articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023
• contestata o accertata commissione di reati individuati dalla lettera h) del comma 3
dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023
• contestata commissione di reati particolarmente gravi e individuati dal comma 1 dell’articolo
94 del D.Lgs. n. 36/2023
I REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Tra i requisiti di ordine speciale quelli che andiamo a sottoporre a check per capire subito se un’impresa è attestabile ci sono:
1. Volume d’affari
2. Attrezzatura
3. Costo del personale
4. Tipologia di lavori eseguiti
5. Lavori di punta
6. Direzione tecnica
L’impresa può dimostrare questi requisiti prendendo in considerazione fino agli ultimi 15 anni di attività.
Esempio 1:
se un’impresa è stata costituita nel 2004 ed ha sottoscritto con la SOA un contratto in data 07/01/2024 può utilizzare fino 15 anni fiscalmente documentati e quindi dal 2009 al 2022. È inoltre facoltà dell’impresa decidere di scegliere all’interno di questi 15 anni i migliori 5
Esempio 2:
se l’impresa si è costituita nel 2020 ed è in possesso di soli 3 anni fiscalmente documentati (2020, 2021 e 2022) dovrà utilizzare tutti questi anni per la dimostra- zione dei requisiti
VOLUMI D’AFFARI
Il volume (o cifra) d’affari in lavori deve essere pari o superiore alla sommatoria delle classifiche richieste.
Esempio 3:
se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1, classifica III (€ 1.033.000) il suo volume d’affari in lavori dovrà essere superiore a € 1.033.000
Esempio 4:
se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1-III, OG3-II (€ 516.000), OG6-I (€ 258.000) il suo volume d’affari in lavori dovrà essere superiore a € 1.807.000 (somma delle classifiche)
Il volume d’affari si dimostra attraverso i bilanci depositati (società di capitali) o Modelli Unici (società di persone e ditte individuali)
ATTREZZATURA
L’importo relativo all’attrezzatura in possesso dell’impresa deve essere almeno pari al 2% della sommatoria delle classifiche richieste.
Almeno il 40% dell’attrezzatura deve essere di tipo “stabile” e quindi costituita da ammortamenti (ordinari e figurativi), canoni di locazione finanziaria e noli di durata minima quinquennale.
I noli a freddo non possono superare il 60% del valore complessivo dell’attrezzatura.
Esempio 5:
se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1-III, OG3-II (€ 516.000), OG6-I (€ 258.000) il valore dell’attrezzatura dovrà essere superiore al 2% di € 1.807.000 (somma delle classifiche) e quindi almeno € 36.140 di cui al massimo € 21.684 possono essere riferiti a noli a freddo
Esempio 6:
se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1-III, OG3-II (€ 516.000), OG6-I (€ 258.000) ed il suo volume d’affari è pari ad € 5.000.000 gli ammortamenti dovranno essere sempre pari almeno a € 36.140 e non a € 100.000. Infatti, il valore del 2% dell’attrezzatura si riferisce alla sommatoria delle classifiche richieste e non al volume d’affari dell’impresa
Nel caso il valore dell’attrezzatura sia inferiore al minimo richiesto, la cifra d’affari verrà rideterminata di conseguenza.
Esempio 7:
Categorie richieste: OG1-III, OG3-II, OG6-I
Sommatoria classifiche richieste: € 1.807.000
Volume d’affari dell’impresa nel periodo di riferimento: € 2.300.000 > 1.807.000
Attrezzatura: € 35.000 < € 36.140
L’impresa non può ottenere quanto richiesto e si dovrà rideterminare la cifra d’affari di riferimento considerando il valore dell’attrezzatura in possesso dell’impresa come 2% della cifra rideterminata.
Quindi avremo che la cifra d’affari rideterminata sarà pari a € 35.000 * 100/2 = € 1.750.000. Potrebbe essere OG1-III, OG3-I, OG6-I.
Per la verifica degli ammortamenti l’impresa dovrà produrre il libro beni ammortizzabili, contratti e fatture (prima ed ultima) di leasing, contratto e fatture (prima ed ultima) per noli ultraquinquennali, fatture di nolo a freddo. Tutte le fatture prodotte devono trovare corrispondenza nelle pagine del registro IVA acquisiti.
COSTO DEL PERSONALE
Per costo del personale si intende il costo complessivo sostenuto per tutto il personale dipendente nel periodo di riferimento (5/15 anni, ecc.). Tale costo è composto dalla somma della spesa sostenuta per: retribuzioni – INPS – INAIL – Cassa Edile – TFR.
Il costo complessivo di tutto il personale deve essere pari o superiore al 15% della cifra d’affari necessaria al conseguimento della qualificazione (sommatoria delle classifiche richieste).
Per le imprese individuali, artigiane e Società di Persone, la retribuzione annuale per il titolare e dei soci è pari a 5 volte la retribuzione convenzionale INAIL.
Esempio 8:
se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1-III, OG3-II (€ 516.000), OG6-I
(€ 258.000) il valore del costo del personale dovrà essere superiore al 15% di € 1.807.000 (somma delle classifiche) e quindi almeno € 271.050
Nel caso il valore del costo del personale sia inferiore al minimo richiesto, la cifra d’affari verrà rideterminata di conseguenza
Esempio 9:
Categorie richieste: OG1-III, OG3-II, OG6-I
Sommatoria classifiche richieste: € 1.807.000
Volume d’affari dell’impresa nel periodo di riferimento: € 2.300.000 > € 1.807.000
Costo del personale: € 200.000 < € 271.050 (pari al 15% di € 1.807.000)
L’impresa non può ottenere quanto richiesto e si dovrà rideterminare la cifra d’affari di riferimento considerando il costo del personale in possesso dell’impresa come 15% della cifra rideterminata.
Quindi avremo che la cifra d’affari rideterminata sarà pari a € 200.000 * 100/15 = € 1.333.333. L’impresa può ottenere un’attestazione SOA con sommatoria di classifiche pari a € 1.333.333. Potrebbe essere OG1-III, OG3-I.
Per la verifica del costo del personale l’impresa dovrà consegnare copia dei DM10 per il periodo di riferimento preso in esame.
LAVORI ESEGUITI
L’importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria deve essere almeno pari al 90% della classifica richiesta.
L’importo complessivo è determinato dal solo valore imponibile e quindi al netto dell’IVA.
Esempio 10:
se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1-III (€ 1.033.000), OG3-II (€ 516.000), OG6-I
(€ 258.000) dovrà dimostrare il possesso di almeno € 929.700 in OG1, € 464.400 in OG3, € 232,200 in OG6.
I lavori oggetto di valutazione devono essere stati svolti nei 15 anni antecedenti alla data di sottoscrizione del contratto di qualificazione e svolti per enti pubblici, committenti privati o in conto proprio.
I lavori svolti per enti pubblici vengono pubblicati, dagli stessi enti, su un portale ANAC a cui ha accesso per libera consultazione e attraverso SPID anche l’impresa. La categoria dei lavori che viene valutata ai fini dell’attestazione è quella riportata nel certificato.
I lavori svolti per committenti privati necessitano della seguente documentazione:
• certificato di esecuzione lavori firmato dal committente e dal direttore dei lavori
• atto autorizzativo (permessi di costruire, DIA, SCIA, CILA, CILAS) e copia autenticata del
progetto approvato. Nel caso di atto autorizzativo consegnato all’ente per via telematica copia
conforme dell’intero plico documentale inviato comprensivo della ricevuta di protocollazione
comprensivo della ricevuta di protocollazione
• copia del certificato di regolare esecuzione firmato dal Direttore dei Lavori
• copia del contratto d’appalto
• copia delle fatture emesse
• eventuale copia del Computo Metrico
Per i lavori in conto proprio è necessario produrre la seguente documentazione:
• certificato di esecuzione lavori firmato dal direttore dei lavori
• atto autorizzativo (Permesso di costruire, SCIA, CILA, CILAS) e copia autenticata del
progetto approvato. Nel caso di atto autorizzativo consegnato all’ente per via telematica copia
conforme dell’intero plico documentale inviato comprensivo della ricevuta di protocollazione
• copia del certificato di regolare esecuzione firmato dal Direttore dei Lavori
• copia dei contratti e delle fatture di subappalto
• eventuale copia del Computo Metrico
Per i lavori in conto proprio, non essendoci fatture di pagamento, l’importo dei lavori si calcola parametricamente attraverso un algoritmo che tiene contro dei metri quadri costruiti e della tipologia edilizia.
Per i lavori in conto proprio e svolti per committenza privata la categoria dei lavori si desume dall’analisi della documentazione e dalla tipologia delle lavorazioni svolte.
LAVORI DI PUNTA
Per poter conseguire l’attestazione per una determinata classifica è necessario rispettare, oltre al requisito sull’importo totale dei lavori svolti (90% della classifica) anche quello sui lavori di punta. È infatti necessario:
• Esecuzione di un singolo lavoro, in ciascuna delle categorie richieste contrattualmente, di
importo non inferiore al 40% della relativa classifica
in alternativa:
• Esecuzione di due lavori, in ciascuna delle categorie richieste contrattualmente, di importo non
inferiore al 55% della relativa classifica:
CLASSIFICA | non inferiore al 90% dell’importo della classifica richiesta | un singolo lavoro Opzione 1 | somma di due lavori Opzione 2 | somma di tre lavori Opzione 3 |
| I fino a € 258.000 | € 232.300 | € 103.200 | € 141.900 | € 167.700 |
| II fino a € 516.000 | € 464.400 | € 206.400 | € 283.800 | € 335.400 |
| III fino a € 1.033.000 | € 929.700 | € 413.200 | € 568.150 | € 671.450 |
| III-bis fino a € 1.500.000 | € 1.350.000 | € 600.000 | € 825.000 | € 975.000 |
| IV fino a € 2.582.000 | € 2.323.800 | € 1.032.800 | € 1.420.100 | € 1.678.300 |
| IV-bis fino a € 3.500.000 | € 3.150.000 | € 1.400.000 | € 1.925.000 | € 2.275.000 |
| V fino a € 5.165.000 | € 4.648.500 | € 2.066.000 | € 2.840.750 | € 3.357.250 |
| VI fino a € 10.329.000 | € 9.296.100 | € 4.131.600 | € 5.680.950 | € 6.713.850 |
| VII fino a € 15.494.000 | € 13.944.600 | € 6.197.600 | € 8.521.700 | € 10.071.100 |
| VIII oltre € 15.494.000 | € 18.592.200 | € 8.263.200 | € 11.361.900 | € 13.427.700 |
in alternativa:
• Esecuzione di tre lavori, in ciascuna delle categorie richieste contrattualmente, di importo non
inferiore al 65% della relativa classifica
DIREZIONE TECNICA
Nel caso il Direttore Tecnico sia soggetto differente da titolare/legale rappresentante/ socio dovrà dimostrare il suo rapporto con l’impresa attraverso il possesso di un regolare contratto di assunzione come dipendente (anche part time) o un contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
Per attestazioni con classifica pari o superiore alla IV, il Direttore Tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:
• Laurea in Ingegneria, Architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei
paesi dell’Unione Europea
• Laurea breve o diploma Universitario in Ingegneria o Architettura o equipollente titolo di
studio previsto nei paesi dell’Unione Europea
• Diploma di geometra o diploma di perito industriale edile
Per classifiche inferiori e quindi I, II, III e III-BIS sono ammessi, in aggiunta:
• Titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile o
perito industriale generico
• Esperienza acquisita come responsabile della condotta dei lavori per un periodo non
inferiore a 5 anni, anche non consecutivi, da dimostrare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
Per la categoria OG2:
• iscrizione all’albo professionale – Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culrurali
• alternativa i soggetti che alla data del 01/03/2000 svolgevano la funzione di
Direttore Tecnico possono conservare tale incarico solo presso la stessa impresa anche se non
sono in possesso di idoneo titolo di studio (requisito da dimostrare unicamente con il
certificato di iscrizione all’ANAC o con il certificato di iscrizione alla CCIAA). In aggiunta sono
richiesti almeno 2 anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali
Per le categorie OS2-A, OS2-B e OS25 si rimanda alla normativa specifica
RIEPILOGO
I requisiti fondamentali sono 5:
1. Volume d’affari pari al 100% delle classifiche richieste
2. Ammortamenti pari al 2% delle classifiche richieste
3. Costo del personale pari al 15% delle classifiche richieste
4. Lavori eseguiti in categoria pari al 90% della classifica richiesta
5. Lavori di punta:
a) lavoro pari al 40% della classifica richiesta oppure
b) lavori la cui somma è almeno pari al 55% della classifica richiesta oppure
c) lavori la cui somma è almeno pari al 65% della classifica richiesta
Ulteriori requisiti da attenzionare:
a) Nel caso di società di capitali l’ultimo bilancio approvato e depositato deve avere un
patrimonio netto (costituito dal totale della lettera A del passivo dello Stato Patrimoniale)
di valore positivo
b) I lavori nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B ed OS25 sono soggetti a vincolo della
Soprintendenza: questo significa che vi deve essere un nulla osta preventivo alla loro
esecuzione e l’apposizione di un visto sul certificato di esecuzione lavori da presentare
alla SOA
c) Per la qualificazione nelle categorie OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato),
OS18-A (componenti strutturali in acciaio), OS18-B (componenti per facciate continue) e OS32
(strutture in legno) l’impresa deve dimostrare di essere in possesso (proprietà o affitto) di
uno stabilimento di produzione
d) Per la qualificazione nelle categorie specializzate OS20-B, OS21 ed OS35 nella classifica I,
l’impresa deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio
organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro
subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V
inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI
classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente
e) Per la qualificazione in classifiche pari o superiori alla III è indispensabile il possesso della
Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 per il settore EA28
Si evidenzia che si ha l’obbligo di verificare presso gli Enti competenti le dichiarazioni fornite dall’impresa e attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale; in caso di riscontro negativo, ne dovrà dare segnalazione all’ANAC e (eventualmente) alla Procura della Repubblica per i provvedimenti di propria competenza.
Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione nella compilazione di tali dichiarazioni e, in particolare, si invita a controllare:
• la posizione rispetto al fisco mediante l’accesso al cassetto fiscale
• la posizione previdenziale accedendo, previa registrazione (tramite il consulente del lavoro),
al servizio “Durc On Line” disponibile sul sito istituzionale Sportello unico previdenziale
• la posizione sui precedenti penali effettuando, presso la Procura della Repubblica, una visura
senza valore di certificazione delle iscrizioni presenti sul Casellario Giudiziale
Per ulteriori informazioni contattare: segreteria@confimpresaitaliaverona.it
sz.09.11.24