La donazione è un atto volontario con cui una persona (il donante) trasferisce gratuitamente una parte del proprio patrimonio a favore di un’altra persona o ente (il beneficiario).
Questo trasferimento può riguardare beni materiali, come denaro o proprietà, oppure beni immateriali, come diritti, opere artistiche o altri tipi di risorse.
La donazione è disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del codice civile.
Esistono diversi tipi di donazione, a seconda delle modalità con cui vengono effettuate e degli scopi che si vuole raggiungere, tra cui:
- Donazione Diretta:
La donazione diretta avviene quando il donante trasferisce immediatamente la proprietà di un bene al beneficiario, senza intermediari. Questo tipo di donazione è esplicita e immediata ed il donante è proprietario del bene oggetto della donazione. - Donazione Indiretta:
La donazione indiretta si verifica quando un soggetto, pur non trasferendo direttamente un bene, agisce in modo che il beneficiario ne tragga vantaggio, spesso tramite un atto o un pagamento effettuato a nome di quest’ultimo.
In sintesi, la differenza principale è che nella donazione diretta il bene viene trasferito direttamente, mentre nella donazione indiretta il trasferimento avviene in modo meno immediato, tramite un atto o una prestazione di cui beneficia indirettamente il destinatario.
Esempio tipico di donazione diretta:
Tizio compra una casa e se la intesta diventandone, quindi, proprietario. Successivamente decide di donarla a Caio, quindi deve fare un atto di donazione, rivolgendosi ad un notaio.
ATTENZIONE: in questo caso l’immobile donato potrebbe formare oggetto di una eventuale azione revocatoria o azione di riduzione nell’ipotesi in cui viene lesa la quota di legittima spettante agli eredi. Riprendendo l’esempio di cui sopra pensiamo al padre che dona un appartamento al nipote (o ad un terzo estraneo al nucleo familiare) ledendo la quota di eredità (legittima) spettante alla moglie o al figlio/figli.
Altri esempi di donazioni dirette:
una persona dona abbigliamento, cibo, medicine o altre risorse direttamente a chi ne ha bisogno.
Esempio tipico di donazione indiretta:
Tizio vuole comprare una casa a Caio, però, invece di comprarla, intestarla a sé stesso e poi a Caio, decide di comprarla facendola intestare subito a Caio.
È il tipico caso di molti genitori che decidono di comprare un immobile con il proprio denaro e intestarlo subito ai figli.
Chiaramente l’atto può avvenire anche tra altri membri del medesimo nucleo familiare come tra coniugi, tra fratelli, tra zii e nipoti, ma anche tra persone senza vincoli di sangue.
Per fare risultare la donazione indiretta è sufficiente che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari che il pagamento del corrispettivo è avvenuto a cura di un altro soggetto, senza bisogno che questo intervenga all’atto notarile.
Ricordiamo però che, secondo la giurisprudenza, se il beneficiario dichiara nell’atto di acquisto che il prezzo è stato pagato da un terzo, l’oggetto della donazione indiretta non è il denaro ma l’immobile acquistato.
Dunque l’immobile, e non il denaro utilizzato per l’acquisto, potrà formare oggetto di revocazione, e lo stesso avverrebbe in caso di riduzione della donazione indiretta per lesione della legittima. Sotto questo aspetto potrebbe allora essere preferibile stipulare separatamente una donazione diretta del denaro, cui faccia seguito l’acquisto dell’immobile.
La Corte di Cassazione ha però chiarito un aspetto fondamentale: le eventuali azioni di riduzione o di restituzione avanzate dagli eredi legittimi nei confronti del beneficiario della donazione non possono mai coinvolgere i successivi acquirenti dell’immobile oggetto di donazione indiretta.
Ciò significa che quando i beni oggetto di donazione indiretta saranno rivenduti, i terzi acquirenti non potranno essere coinvolti nelle eventuali richieste avanzate dagli eredi legittimi del donante, i quali potranno rivolgersi esclusivamente a chi aveva beneficiato originariamente della donazione indiretta, a differenza di quanto accade per le donazioni dirette che hanno per oggetto l’immobile.
La Suprema Corte di Cassazione ha sancito alcuni principi fondamentali in tema di donazioni indirette:
- Quando il donante dona il denaro, si è in presenza di donazione indiretta dell’immobile e non del denaro (Cass. Sezioni Unite n. 9282/1992);
- L’immobile oggetto di donazione indiretta, non rientra nella comunione dei beni tra coniugi. Quindi se un genitore dona del denaro al figlio per comprare un immobile, questo è suo personale e non anche del coniuge (Cass. civ. Sez. I, n. 15778/2000);
- Affinché la donazione indiretta sia valida non è necessario l’atto pubblico (il notaio), ma è sufficiente che l’atto di liberalità rispetti le forme stabilite dalla legge;
- Le polizze sulla vita sono donazioni indirette quando il beneficiario dell’assicurazione non è un erede. Alla morte di una persona infatti, avviene la ripartizione dell’eredità tra gli aventi diritto. Se tra i beni della persona deceduta c’è anche una polizza vita (caso decesso) e il beneficiario di questa polizza non rientra tra gli eredi legittimi, allora costoro possono contestare la polizza. Gli eredi quindi, se al momento del decesso del loro familiare, scoprono che la polizza era intestata ad un’altra persona estranea, possono rivolgersi al giudice per chiedere l’annullamento dell’atto e la reintegra nell’asse ereditario (art. 533 e ss. del codice civile; Cass. 3263/2015 e Cass. 6531/2016).
- La prova che si tratta di donazione indiretta ricade sempre sul titolare del bene: tipico esempio è quello di due coniugi in comunione dei beni che si separano. Una parte chiede che venga diviso anche il valore di una casa che l’altra ha acquistato.
Quest’ultima sostiene di aver comprato la casa con i soldi regalati dal padre e quindi, essendo donazione indiretta, non rientra nella comunione legale. È quindi onere di quest’ultima provare (con testimoni e/o documenti) di aver ricevuto il bene con donazione indiretta. In assenza di prove, quella casa rientrerà nella comunione legale (Cassazione n. 21494/2014); - Anche la cointestazione di un conto corrente può rappresentare una forma di donazione indiretta e quindi produrne gli effetti, ma solo se si dimostra l’animus donandi, (ovvero la volontà di fare una donazione, un regalo). In assenza di animus donandi, la cointestazione non rappresenta donazione ma comproprietà di giacenza. Ciò significa che se una persona intesta ad un’altra il conto corrente (che quindi è cointestato), il denaro presente è per metà di uno e per metà dell’altro e se uno dei due muore, la sua parte non va direttamente all’altro cointestatario ma agli eredi legittimi.
- L’imposta di donazione è dovuta anche nei casi di donazione indiretta (Cass. sent. n. 13133/2016). Tuttavia, le donazioni indirette non sono tassate se collegate ad atti di donazione aventi ad oggetto immobili o aziende per i quali siano dovute l’Iva o l’imposta di registro.
LA COLLAZIONE (art. 737 c.c.)
La collazione riguarda la divisione dell’eredità, ed è uno strumento utilizzato per evitare che un erede riceva più di quanto gli spetti in base alla sua quota. In pratica, quando un erede ha ricevuto durante la vita del defunto delle donazioni o dei beni che potrebbero far parte dell’eredità, questi beni devono essere “collazionati”, cioè considerati nel momento in cui si fa la divisione dell’eredità.
In particolare, la collazione serve ad uniformare le quote ereditarie degli eredi, evitando che uno di loro abbia ricevuto più di quanto gli spettasse rispetto agli altri, attraverso donazioni o anticipazioni di eredità.
Questo avviene, ad esempio, quando il defunto ha donato beni a uno dei figli durante la sua vita e, in fase di divisione, questi beni devono essere aggiunti al patrimonio ereditario da dividere per determinare le effettive quote.
Si tratta, quindi, di un meccanismo per equilibrare le donazioni fatte in vita rispetto alla successione legittima, al fine di non favorire ingiustamente un erede rispetto agli altri.
Ci sono, però, dei beni che sono oggetto di donazione ma che non sono soggetti a collazione: sono quei beni che, pur essendo stati donati durante la vita del donante, non devono essere “restituiti” o tenuti in considerazione nel calcolo della divisione ereditaria quando viene redatto il “conto di successione” e si procede alla divisione dell’eredità.
In generale le donazioni non soggette a collazione sono quelle che:
- Sono state effettuate prima del matrimonio (quando il bene donato non era destinato a rientrare nell’asse familiare).
- Donazioni a terzi (a coloro che non rientrano tra gli eredi legittimi).
- Donazioni modali (se sono state fatte con delle condizioni specifiche che ne escludono la collazione).
- Alcune donazioni indirette, ad esempio: il pagamento delle tasse universitarie del figlio visto che la formazione del figlio può essere considerata come atto dovuto da parte dei genitori che rientra nel più generale concetto di mantenimento.
- Le donazioni periodiche o ripetitive (ad esempio pagamenti di somme di denaro che avvengono con cadenza regolare – tutti i mesi o tutti gli anni…); anche se in questo caso dipende dal contesto specifico e dalla natura della donazione. In linea di massima, se le donazioni hanno carattere di liberalità (ovvero sono fatte senza un obbligo in cambio e con la volontà di dare qualcosa di valore agli eredi), potrebbero essere soggette a collazione, a meno che non venga specificato il contrario nel testamento o in un altro atto giuridico.
- Sono state fatte per necessità (ad esempio, donazioni che il donante ha fatto per motivi urgenti o particolari, come per garantire il sostentamento di un figlio in difficoltà).
- Se però si tratta di somme destinate a sostegno ordinario e regolare (come ad esempio un contributo per la sussistenza di un figlio disoccupato), non si considerano soggette a collazione.
sz.12.04.26