
La polizza Cat-Nat (catastrofi Naturali) è una copertura assicurativa obbligatoria per le imprese in Italia che protegge dai danni diretti causati da eventi naturali catastrofali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
È stata introdotta a partire dal 31 marzo 2025 in ottemperanza alla legge 213/2024 e successive disposizioni attuative.
L’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e rivisto sul fronte delle tempistiche dal decreto legge n. 39/2025, condiziona l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziate da fondi pubblici.
Questa la regola prevista dal comma 102, articolo 1 della legge n. 213/2023 e per la quale dal MIMIT arrivano le disposizioni attuative.
La mancata stipula non comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie immediate, ma prevede conseguenze indirette e che vanno quindi a incidere sui benefici economici spettanti.
Il decreto ministeriale del 18 giugno fornisce l’elenco degli incentivi di competenza della DGIAI subordinati alla stipula della polizza a copertura dei danni catastrofali:
“Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni
- Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni
- Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021
- Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni
- Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni
- Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024
- Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015
- Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024
- Supporto a start-up e venture capital attivi nella “transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022
Come specificato dal testo pubblicato sul portale del MIMIT il 25 luglio, per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche dell’adempimento assicurativo sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento diretto.
In caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.
Scadenze
dopo alcune proroghe e modifiche, il termine per l’adempimento è stato differito in base alla dimensione dell’impresa:
- Per le grandi imprese l’obbligo è scattato dal 1° aprile 2025
- Per le imprese di medie dimensioni l’obbligo scatterà dal 1° ottobre 2025
- Per piccole e microimprese il termine è fissato al 31 dicembre 2025
La polizza copre i danni diretti a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Le imprese possono concordare uno scoperto (franchigia) fino al 15% del danno indennizzabile.
Nel caso di polizze con valori assicurati molto elevati, le parti possono negoziare liberamente le condizioni.
Soggetti obbligati
Sono tenute a stipulare la polizza tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione sul territorio italiano, iscritte al registro delle imprese.
Rientrano nell’obbligo anche cooperative sociali e imprese sociali
Sono escluse le imprese agricole e quelle con beni immobili in stato di abuso edilizio o senza titoli autorizzativi validi
Beni assicurabili
La copertura riguarda i beni strumentali materiali dell’impresa, nello specifico:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Non sono obbligatoriamente coperti merci e beni mobili diversi da quelli sopra indicati.
Eventi coperti
La polizza interviene in caso di danni provocati da eventi catastrofali come:
- Terremoti
- Alluvioni
- Frane
- Inondazioni
- Esondazioni
- Sono compresi anche gli effetti secondari manifestati entro 72 ore dal primo evento calamitoso
Caratteristiche principali
- La copertura riguarda solo i danni diretti ai beni assicurati. Sono esclusi i danni indiretti quali perdite legate all’interruzione dell’attività o blocco produttivo
- Il premio assicurativo è proporzionale al rischio valutato in base alla localizzazione geografica e alla tipologia dell’attività aziendale
- È possibile concordare con l’assicuratore uno scoperto o franchigia, cioè una percentuale di danno a carico dell’assicurato, che non può superare il 15% del danno indennizzabile, salvo diversi accordi per polizze di importo superiore ai 30 milioni di euro
- La normativa stabilisce che le polizze devono adeguarsi ai parametri fissati entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative
Obblighi e conseguenze
- L’obbligo di adesione è finalizzato a garantire una maggiore protezione del tessuto produttivo italiano e favorire la resilienza delle imprese di fronte a eventi calamitosi
- Le imprese non in regola rischiano di perdere l’accesso a sovvenzioni, finanziamenti pubblici e agevolazioni in caso di calamità
- Non assicurarsi espone a rilevanti rischi finanziari e mette a repentaglio la continuità operativa aziendale
Criticità e suggerimenti
- La copertura obbligatoria non include danni indiretti né la protezione delle merci, lasciando quindi lacune nella tutela complessiva
- Le imprese che vogliono una protezione completa dovrebbero prevedere polizze integrative per coprire anche perdite da interruzioni produttive e danni a beni non obbligatoriamente assicurati dalla polizza base Cat-Nat
Questa polizza rappresenta un passo importante per la gestione del rischio catastrofale, con un focus su trasparenza, obbligo normativo e criteri uniformi per tutte le imprese italiane.
È fondamentale, per chi deve applicarla, seguire attentamente gli aggiornamenti normativi e scegliere soluzioni assicurative adeguate al proprio profilo di rischio.
sz.22.09.25