Nuovo Accordo Unificato Stato-Regioni per la formazione della salute e la sicurezza sul lavoro -art. 37 del D.lgs. 81/08

NUOVO ACCORDO UNICO STATO-REGIONI

Il 17 aprile 2025 è stato approvato il Nuovo Accordo Unificato Stato-Regioni in materia di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08

Si tratta di un riordino completo della normativa in materia di formazione, con importanti novità che entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

È previsto inoltre un insieme di norme transitorie, le quali vigeranno per 12 mesi a partire dall’operatività del nuovo accordo.

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

DATORE DI LAVORO
Prima e più importante novità del nuovo accordo è l’introduzione della formazione obbligatoria per il datore di lavoro, anche se questo non svolge il ruolo di RSPP. La formazione in oggetto avrà durata di 16 ore e dovrà essere completato entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale.

L’aggiornamento sarà quinquennale, con una durata minima di 6 ore. Il corso potrà essere svolto in
presenza, in videoconferenza o in modalità e-learning.

I datori di lavoro che operano in contesti cantieristici dovranno seguire anche un modulo specifico sulla sicurezza nei cantieri, della durata di 6 ore, come previsto per i dirigenti.

Modificato, inoltre, l’obbligo di formazione iniziale per il DL che svolge il ruolo di RSPP. In questo caso è necessario aver frequentato la formazione di cui al punto precedente (ed eventualmente il modulo aggiuntivo sui cantieri), più:
– Modulo comune di 8 ore valido a prescindere dal settore in cui opera l’azienda.
– Ulteriori moduli tecnici integrativi specifici per alcuni settori:
– Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia (16 ore)
– Pesca (12 ore)
– Costruzioni (16 ore)
– Chimico – Petrolchimico (16 ore)

L’aggiornamento ha una periodicità quinquennale, con durata minima pari a 8 ore, erogabile anche in modalità e-learning.

LAVORATORI
Novità sono state introdotte anche per quanto riguarda la formazione dei lavoratori: è stato, anzitutto, abrogato il termine di 60 giorni per la formazione del lavoratore.

Per quanto riguarda la formazione generale è stata confermata la durata di 4 ore. Anche per quanto riguarda la formazione specifica è stata riconfermata come segue:
– 4 ore per il rischio basso,
– 8 ore per il rischio medio,
– 12 ore per il rischio alto

Gli aggiornamenti saranno da effettuarsi a cadenza quinquennale, dalla durata di 6 ore.

PREPOSTI
La formazione dei preposti, con le novità introdotte nel nuovo accordo, durerà 12 ore, da svolgersi in aula o videoconferenza sincrona.

Gli aggiornamenti saranno da svolgersi a cadenza biennale, con la durata prevista di 6 ore.

I preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni devono
svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni.

Questa formazione non potrà essere erogata in modalità e-learning.

DIRIGENTI
Si segnala il permanere della formazione obbligatoria per i dirigenti.

Il corso avrà durata ridotta rispetto al passato, cioè 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore previsto per i cantieri.

Gli aggiornamenti della formazione per i dirigenti saranno a cadenza quinquennale, con la durata prevista di 6 ore.

Per la formazione dei dirigenti è prevista l’erogazione in modalità e-learning.

FORMAZIONE SU ATTREZZATURE SPECIFICHE
Vi sono due novità, per quanto riguarda la formazione su attrezzature specifiche:
Carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in
cabina, oppure 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comandopensile/radiocomando
– Macchina Agricola Raccoglifrutta: 8 ore totali (4 teoria + 4 pratica)
– Caricatori per Materiali: 8 ore totali (4 teoria + 4 pratica)

FORMAZIONE PER LAVORI IN SPAZI CONFINATI E AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
Circa la formazione per lavori in spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento, è prevista una
formazione iniziale obbligatoria di 12 ore: 4 ore teoriche (normativa, identificazione dei rischi e analisi dei pericoli) e 8 ore pratiche (utilizzo dei DPI, rilevatori di gas, procedure di salvataggio e evacuazione) in presenza.

L’aggiornamento è quinquennale, della durata minima di 4 ore, sempre in presenza.

I formatori devono avere almeno 3 anni di documentata esperienza nel settore specifico e una
qualificazione specifica come formatore sulla sicurezza.

I corsi precedenti sono validi solo se conformi ai nuovi contenuti e requisiti; in caso contrario, il
lavoratore dovrà seguire il nuovo corso entro 12 mesi.

SOGGETTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE
Gli enti formatori devono appartenere a una delle seguenti categorie:

  1. Soggetti Istituzionali: enti pubblici, università, ordini professionali, INAIL, INL, ecc.
  2. Soggetti Accreditati: enti privati accreditati presso le Regioni o Province Autonome, con almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza.
  3. Altri Soggetti: fondi interprofessionali, organismi paritetici, associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Il soggetto formatore deve predisporre per ogni corso: il progetto formativo, il registro cartaceo o elettronico, il verbale di verifica finale e infine gli attestati di formazione per coloro che avranno presenziato per almeno il 90% della durata totale del corso.

Ogni classe deve ospitare al massimo 30 partecipanti per le parti teoriche, mentre per le parti pratiche si mantiene la regola 1/6 per docente/partecipante.

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Il nuovo accordo sulla formazione prevede che per i corsi base relativi ai lavoratori, ai preposti, dirigenti e datori di lavoro il test finale di apprendimento sia costituito da almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative e che il partecipante debba dare almeno 70% delle risposte corrette per superare la prova.

In taluni casi è possibile, in alternativa, sottoporre il discente a colloquio.

Per gli altri corsi è prevista specifica modalità dalla normativa.

Tabella riepilogativa – Corsi base

CorsoModalitàOre del corso
Lavoratori – Formazione generale– in presenza
– videoconferenza  e-leraning
4
Lavoratori – Formazione specifica Alto rischio– in presenza
– videoconferenza 
12
Lavoratori – Formazione specifica Media rischio– in presenza
– videoconferenza 
8
Lavoratori – formazione12 specifica Basso rischio12– in presenza
– videoconferenza 
– e-leraning
4
Dirigenti – in presenza
– videoconferenza 
– e-leraning
12
Preposti– in presenza
– videoconferenza 
12
Datore di lavoro
Modulo cantieri
– in presenza
– videoconferenza 
– e-leraning
166
Datori di lavoro RSPP
Modulo integrativo per settori
– in presenza
– videoconferenza 
8 (12/16 ore)
RSPP/ASPP– in presenza
– videoconferenza 
– e-leraning
28 (mod. A)
48 (mod. B)
24 (mod. C)
Coordinatori per la sicurezza– in presenza
– videoconferenza 
120
Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento– in presenza
– videoconferenza (solo parte teorica)
12
Lavoratori che utilizzando attrezzature di lavoro – in presenza
– videoconferenza (solo parte teorica)
varia rispetto all’attrezzatura 

Tabella riepilogativa – Corsi di aggiornamento

CorsoModalitàOre del corsoPeriodicità
Lavoratori – Formazione specifica– in presenza
– videoconferenza 
e-leraning
65 anni
Dirigenti – in presenza
– videoconferenza 
– e-leraning
65 anni
Preposti– in presenza
– videoconferenza 
62 anni
Datore di lavoro– in presenza
– videoconferenza 
– e-leraning
65 anni
Datori di lavoro RSPP– in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
65 anni
RSPP/ASPP– in presenza
– videoconferenza 
– e-leraning
40 (RSPP)
20 (ASPP)
5 anni
Coordinatori per la sicurezza– in presenza
– videoconferenza 
– e-learning
405 anni
Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento– in presenza
 
45 anni
Lavoratori che utilizzando attrezzature di lavoro – in presenza45 anni

sz.14.05.25

Articoli simili