La Direttiva n. 2024/2853 rappresenta un aggiornamento significativo del quadro normativo sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi, adattandolo ai cambiamenti tecnologici e alle esigenze di tutela dei consumatori nell’era digitale. Ecco un approfondimento sulle principali novità:
1. Ampliamento della definizione di “prodotto”
Cosa cambia:
ora sono inclusi nella definizione non solo i beni mobili tradizionali, ma anche:
• Software: sia incorporato nei dispositivi (embedded software) sia indipendente.
• File per fabbricazione digitale: ad esempio, file CAD per stampanti 3D.
• Materie prime: come prodotti agricoli o materiali di base. • Implicazioni: I produttori di
software e file digitali saranno soggetti alle stesse responsabilità dei produttori di beni fisici.
2. Danni risarcibili estesi
Novità:
• Danni psicologici: inclusi i danni emotivi significativi che possono derivare, ad esempio,
dall’uso di un prodotto difettoso.
• Distruzione o corruzione di dati: il risarcimento copre anche i danni ai dati, in linea con la
crescente importanza delle informazioni digitali per privati e aziende. • Implicazioni:
si riconosce il valore economico e personale dei dati e si apre a nuove richieste di
risarcimento.
3. Estensione della responsabilità a più attori
Soggetti coinvolti:
• Non solo i produttori, ma anche importatori, distributori e altri attori della filiera produttiva.
• Piattaforme online: responsabili se facilitano la vendita di prodotti difettosi, specialmente se il
produttore non è identificabile. • Implicazioni: Le piattaforme di e-commerce devono rafforza-
re i controlli sui prodotti venduti attraverso i loro canali.
4. Valutazione della difettosità alla luce degli sviluppi tecnologici
Focus sull’IA:
• La normativa considera le peculiarità dei sistemi basati su intelligenza artificiale, come
l’autonomia decisionale o l’apprendimento automatico.
• L’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) viene richiamato per definire parametri di conformità e
sicurezza.
Implicazioni:
• I produttori di sistemi di IA devono garantire che i loro prodotti non causino danni durante
l’apprendimento o l’uso.
5. Nuove disposizioni processuali
• Obbligo di divulgazione delle prove:
• Gli operatori economici devono fornire al danneggiato o al giudice le informazioni
tecniche necessarie per determinare la difettosità del prodotto.
Attenuazione dell’onere probatorio:
• Il consumatore deve solo dimostrare il nesso causale tra il danno e il prodotto difettoso,
mentre l’operatore deve provare il contrario.
Implicazioni:
• Viene migliorato l’accesso alla giustizia per i consumatori, riducendo gli ostacoli nelle
controversie legali.
6. Allineamento con l’AI Act
• La Direttiva si coordina con il Regolamento sull’intelligenza artificiale per gestire in modo
coerente i rischi associati ai sistemi IA ad alto rischio.
• Implicazioni: I produttori di sistemi IA devono rispettare sia i requisiti di progettazione e
sicurezza dell’AI Act sia quelli della Direttiva.
Conformità entro il 9 dicembre 2026
• Obblighi per gli operatori economici:
• Aggiornare i contratti con i fornitori.
• Implementare sistemi di monitoraggio e sicurezza per i prodotti, incluso il software.
• Adeguare i meccanismi di gestione dei dati e delle prove tecniche. • Formare il personale
legale e tecnico sui nuovi obblighi.
Sfide principali
• Aumento dei costi: per conformarsi ai nuovi obblighi, specialmente per PMI e start-up.
sz.22.12.24